3 min read

Nota a App. Venezia, Sez. I, 26 gennaio 2022.

di Antonio Zurlo

 

La Corte territoriale veneziana si allinea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito sia tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto; ne consegue l’impossibilità di accogliere la domanda restitutoria ove siano incompleti gli estratti conto, attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione[1]. Del pari, il correntista non può invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla Banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti (almeno di regola) acquisisca la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione[2].

Ciò premesso, il correntista, nella propria veste di attore in ripetizione, può limitarsi a indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento a un dato conto e a un tempo determinato, senza necessità di indicare le singole poste, restando, pur tuttavia, onerato dalla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto: ne consegue che non possa essere accolta la domanda di restituzione, nel caso in cui risultino incompleti gli estratti conto, attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Invero, solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente e sino alla data della domanda o, alternativamente, di chiusura del conto medesimo, consente di pervenire (per il tramite dell’integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere e con la corretta applicazione del tasso di interesse) all’esatta determinazione dell’eventuale credito del correntista e, quindi, alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Di tal guisa, non sono sufficienti gli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l’individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell’arco temporale attenzionato. Ciò senza soluzione di continuità con quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione; segnatamente che la «mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti “scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948); con tale produzione, difatti, esso assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (da ultimo Cass. n. 11543/19).»[3].

 

Qui la sentenza.


[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.11.2018, n. 30822; Cass. Civ., Sez. VI, 23.10.2017, n. 24948.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 13.12.2019, n. 33009.

[3] Cfr. Cass. n. 405/2021; Cass. n. 2057/2021.

Iscriviti al nostro canale Telegram 👇