Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 3025.
Massima redazionale
Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il principio per cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo bastevole che queste risultino collegate alla concessione del credito (potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo).
Ciò premesso, il Collegio ha evidenziato, inoltre, come non abbia nessun rilievo che la circostanza per cui Banca d’Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo rapporto di credito, non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006, i costi assicurativi, dal momento che, come recentemente affermato, il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo una particolare voce (che, secondo la definizione data dall’art. 644, comma 5, c.p., dovrebbe essere inserita), rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione (in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare). La mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta, pertanto, l’esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo al giudice ordinario di prendere atto dell’illegittimità dei decreti e disapplicarli.
In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che, anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione (sebbene separata) della maggiorazione propria degli interessi di mora (avendo avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003), «in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)»; per la eadem ratio, tale ragionamento deve pedissequamente ripetersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che, per quanto affermato, non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
Qui l’ordinanza.