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Nota a Trib. Lucca, 14 gennaio 2022.

Massima redazionale

 

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale lucchese, in via preliminare, procede alla distinzione tra opposizioni fondate sulla contestazione, meramente formale e fine a se stessa, dell’omessa prova dell’inclusione del credito portato a esecuzione tra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione e la doglianza sostanziale dell’inesistenza stessa del credito azionato negli elenchi dei crediti ceduti.

Per quanto attiene alla contestazione meramente formale, il Tribunale ha già escluso la rilevanza della stessa, conformemente all’indirizzo sancito dalla Suprema Corte e secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, da parte di una banca, ex art. 58 TUB, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (anche al fine di non frustrare la ratio del prefato articolo); tale disposizione, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, detta certamente una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: tale deroga trova giustificazione principalmente nell’esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco[1].

Per converso, se parte opponente non si limita a contestazioni formali e relative alla pubblicità della cessione, ma contesta, nello specifico, che negli elenchi allegati all’avviso non sia presente il credito azionato, allora l’opposizione va accolta se, a fronte della specifica contestazione, il procedente non fornisca prova di inclusione diversa dal riferimento all’avviso dell’operazione di cartolarizzazione.

Ciò premesso, nel caso attenzionato, il credito azionato non è presente in alcuno degli elenchi reperibili attraverso i link presenti sull’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale; consultando gli elenchi, il credito azionato non è presente né inserendo l’identificativo cliente reperibile sui due contratti di mutuo, posti a base dell’esecuzione, né, tantomeno, inserendo i numeri dei mutui.

 

Qui il provvedimento.


[1] Cfr. Cass. n. 10200/2021.

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