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Nota a Trib. Roma, 20 ottobre 2021.

di Marzia Luceri

 

 

 

 

Con la presente ordinanza ex art 702-bis c.p.c., il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità parziale di un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio per usurarietà del T.E.G. applicato.

In particolare, il giudicante ha ravvisato la significativa divergenza tra il tasso effettivo applicato e quello indicato nel contratto, conseguente alla mancata inclusione, al suo interno, della polizza assicurativa sottoscritta dal consumatore.

Quest’ultima, ad avviso dell’adito Tribunale, si sostanzia in una polizza assicurativa obbligatoria che, come tale, al momento della pattuizione delle condizioni economiche del contratto di prestito, doveva essere valutata ai fini della determinazione del T.E.G. indicato nel contratto.

Premesso che tali contratti di finanziamento (quali, cessioni del quinto dello stipendio), aventi ad oggetto il prestito di elevate somme di denaro “anche a clienti mediamente solvibili”, risultano spesso assistiti da polizze assicurative, il giudice monocratico ha ravvisato, nel caso di specie, la sussistenza degli indici di obbligatorietà della polizza assicurativa in oggetto, quali: i) la “piena contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”; ii) “la volontà [delle parti, emergente chiaramente dalla lettura del contratto] di vincolare il prestito alla sottoscrizione della polizza assicurativa, volta a garantire il mutuatario dal rischio di insolvenza”.

Ciò posto, all’esito della espletata ctu (attestante l’effettivo superamento del tasso soglia usura del T.E.G. applicato, comprensivo del costo della detta polizza assicurativa), il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità parziale del contratto di prestito personale con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione, in favore del ricorrente consumatore, delle somme indebitamente percepite.

 

Qui l’ordinanza.