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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 22.06.2021, n. 15400.

di Marzia Luceri

 

 

 

 

Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che regolano il procedimento ABF – in particolar modo, quelle statuenti, da un lato, la previsione di un innalzamento del termine di riscontro al reclamo in favore dell’intermediario (da 30 a 60 giorni dalla ricezione del medesimo), dall’altro, la perentorietà dei termini previsti per la presentazione delle controdeduzioni, repliche e controrepliche – il Collegio di Coordinamento è stato investito dalla seguente questione interpretativa: alla presentazione del ricorso ABF, prima dello spirare del termine previsto per il riscontro al reclamo, consegue una declaratoria di improcedibilità o inammissibilità dello stesso?[1]

Avuto riguardo alla palesata funzione esclusivamente deflattiva svolta dalla fase del reclamo (laddove detta fase consentirebbe all’intermediario di poter pienamente ed attentamente valutare le contestazioni mosse dal cliente, nonché assumere possibili soluzioni che evitino la fase litigiosa)[2], nonché alla configurata “compressione irrimediabile del tempo riservato all’intermediario per rispondere con piena cognizione alle contestazioni del cliente, valutando la possibilità di un’eventuale conciliazione” (in quanto la contestuale presentazione di reclamo e ricorso ABF comporterebbe necessariamente una “sostituzione” del maggior termine di 60 giorni con quello minore e perentorio, pari a 30 giorni, previsto per l’inoltro delle controdeduzioni al ricorso)[3], il Collegio di Coordinamento ha statuito il seguente principio di diritto:

“La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio” .

 

Qui la decisione.


[1] Nel caso di specie, l’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso in ragione della ravvisata contestualità tra la presentazione dello stesso e la notifica del relativo reclamo, senza attendere lo spirare del termine di 60 giorni prescritto dalle sopracitate Disposizioni che regolano il procedimento ABF (datate 12.08.2020, applicabili dal 01.10.2020).

[2] Invero, le Disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”,emanate dalla Banca d’Italia, riservando ampio spazio al “reclamo”, prevedono che “Gli intermediari adottano e applicano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano risposte sollecite ed esaustive, promuovano il superamento delle criticità riscontrate sulla base dei reclami ricevuti e salvaguardino la qualità delle relazioni con i clienti” , con l’ulteriore precisazione che “le procedure per la trattazione dei reclami prevedono: […] tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 60 giorni dalla ricezione del reclamo” (cfr. Sezione XI, par. 3).È stato evidenziato, altresì, come la finalità di cui al “considerando 50” della Direttiva 2013/11/UE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) sia quella di incoraggiare “i consumatori a contattare il professionista per tentare di risolvere la problematica in modo bilaterale prima di presentare un reclamo a un organismo ADR”, così da consentire agli stessi “di risolvere le loro controversie in modo rapido e tempestivo” ed “evitare inutili oneri per gli organismi ADR”. Infatti, le “procedure interne di trattamento dei reclami gestite dal professionista […] possono costituire uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie dei consumatori nelle fasi iniziali” (cfr. “considerando 17” della medesima Direttiva).

[3] È stato rilevato come, nel Documento per la consultazione pubblica propedeutica al varo delle nuove disposizioni (v. “Documento per la consultazione – dicembre 2018”), sia stato precisato che la finalità dell’incremento del termine di riscontro al reclamo è quella di “rendere la gestione [degli stessi] da parte dell’intermediario – in chiave deflattiva del contenzioso e di accresciuta tutela della clientela – pienamente effettiva ed efficace, in modo che la problematica sollevata dall’esponente possa trovare un’analisi approfondita e compiuta, e se del caso una soluzione positiva”. Analogamente, nel “Resoconto della consultazione” (agosto 2020), è stato ribadito che “l’obiettivo dell’aumento a 60 giorni è quello di concedere alle parti un tempo maggiore per la soluzione della controversia e permettere all’intermediario di valutare pienamente le contestazioni mosse dal cliente”.

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