di Donato Giovenzana
Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 5 maggio 2021, n. 11676.
Il Collegio di coordinamento si è espresso in materia di servizi di pagamento, con riferimento al termine previsto dalla normativa per la segnalazione da parte del cliente all’intermediario delle operazioni non autorizzate.
La controversia sottoposta all’esame del Collegio di Coordinamento ha ad oggetto il rimborso di somme indebitamente sottratte a seguito di disposizioni fraudolentemente impartite.
Al riguardo viene rilevato che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, l’utilizzatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al prestatore di servizi di pagamento, secondo le modalità previste in contratto. La comunicazione deve in ogni caso essere fatta entro 13 mesi dalla data di addebito dell’operazione.
Valorizzando tale termine, alcuni Collegi hanno respinto i ricorsi presentati oltre il predetto termine di 13 mesi, come nel caso di specie per la maggior parte delle operazioni contestate. (cfr. ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 13186/17 e Collegio di Roma, decisione n. 9063/16).
Sulla predetta questione preliminare, il Collegio di Milano, diversamente dall’orientamento sopra ricordato, con la decisione n. 16606/2019 del 4/07/2019 ha statuito che:
“… non potendo trovare accoglimento l’eccezione dell’intermediario resistente il quale richiamando l’art. 9 del d.lgs. n. 11 del 2010 ritiene non rimborsabili gli addebiti antecedenti il termine di 13 mesi dalla data dell’addebito. Si deve infatti a tal fine rilevare che, secondo quanto risulta dalla disposizione normativa in parola, il suddetto termine opera unicamente con riguardo al “diritto ad ottenere la rettifica” dell’operazione di pagamento non autorizzata ma non preclude il diritto alla restituzione degli importi e, quindi, il diritto alla contestazione degli addebiti”.
Sul tema è dunque evidente un contrasto interpretativo tra i Collegi ABF che il Collegio di Coordinamento ha risolto, in esito ad un’organica ed approfondita trattazione, con l’enunciazione del seguente principio :
“Il termine di 13 mesi previsto dall’articolo 9 del d.lgs. n. 11/2010 ha natura di termine di decadenza, tale per cui, in assenza della richiesta di rettifica e/o di una contestazione del cliente del sistema bancario entro 13 mesi dal compimento dell’operazione inesatta o non autorizzata, è preclusa al medesimo la possibilità di contestarla e di ottenerne il rimborso in un tempo successivo alla inutile scadenza di detto termine. L’inutile scadenza del suddetto termine non può essere rilevata d’ufficio, ma deve formare oggetto di espressa eccezione di parte”.
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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 5 maggio 2021, n. 11679.
Il Collegio di Coordinamento, a proposito dell’equo indennizzo spettante all’intermediario in caso di rimborso anticipato del prestito, in relazione ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, ha enunciato il seguente principio interpretativo:
- l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.
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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 17 maggio 2021, n. 12645.
Il Collegio di Coordinamento, rammentato che nella fattispecie il ricorso non può essere accolto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all’art.1455 c.c.
La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile. In tal caso il consumatore ha diritto alla risoluzione parziale del collegato contratto di credito per la parte corrispondente al valore delle prestazioni non eseguite e al rimborso delle rate versate a copertura di tali prestazioni con il conseguente obbligo di provvedere al rimborso del prestito al netto di detto valore. Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato.
La domanda di risarcimento del danno, se formulata come conseguenza accessoria dell’inadempimento del fornitore, integra una pretesa estranea alla previsione dell’art.125- quinquies del T.U.B., posto che l’intermediario non assume veste di coobligato o garante del fornitore stesso”.
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