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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200.

di Antonio Zurlo

 

Le circostanze fattuali.

Due debitori si opponevano al precetto loro intimato dall’Istituto bancario cessionario, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria creditrice cedente; nello specifico, deducevano la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, posta la mancata dimostrazione dell’invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l’individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte d’Appello confermava la decisione.

 

La decisione della Corte.

La Terza Sezione Civile, in via preliminare, evidenzia come la cessione del credito sia un negozio consensuale e la notifica al debitore ceduto abbia solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari[1]. Nel caso di cessioni in blocco, ex art. 4 l. n. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 TUB, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c. c.; le previsioni de quibus, quindi, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando, consequenzialmente, la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, potendo avere luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio[2]. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

A tal riguardo, e premura del Collegio evidenziare come siano individuabili distinti profili, ovverosia: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto. Di talché, la Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti prova: 1) della cessione; 2) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione opposta; in caso di esito positivo, il giudice d’appello avrebbe dovuto e dovrà vagliare l’intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservato e, perciò, anche con la notifica del precetto; in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto.

 

 

Qui l’ordinanza.


[1] Cfr., Cass., 19.02.2019, n. 4713.

[2] Cfr. Cass., 29.09.2020, n. 20495; Cass., 17.03.2006, n. 5997.