Nota a ABF, Collegio di Napoli, 16 dicembre 2020, n. 22891.
di Antonio Zurlo 
Con la recentissima decisione, l’Arbitro Bancario Finanziario (d’ora innanzi, ABF) riafferma alcuni principi relativi alla valutazione dei profili di responsabilità dell’intermediario, per il pagamento di due assegni oggetto di clonazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’intermediario è responsabile laddove l’alterazione o la clonazione potesse essere rilevata attraverso l’esame del titolo con la diligenza dell’accorto banchiere[1]. Del pari, i Collegi ABF, senza soluzione di continuità, hanno affermato che la responsabilità possa essere fondata esclusivamente sulla rilevabilità ictu oculi delle anomalie[2].
Nella vicenda de qua, sulla base della documentazione versata in atti, si può riscontrare che l’assegno clonato differisca da quello originale per una serie di elementi piuttosto evidenti; invero, come dedotto nelle repliche del ricorrente: i caratteri dell’originale appaiono più sottili del clone, la scritta “non trasferibile” nel clone non è perfettamente allineata al numero dell’assegno; inoltre, la numeratura microforata dell’originale sembra invece stampata nell’assegno clonato; la grana del QR Code del clone è visibilmente grossolana; nel clone appare un’immagine in trasparenza che non si rileva nell’originale. Quanto appena rilevato non risente della circostanza che, nel caso di specie, il pagamento dell’assegno sia avvenuto attraverso la procedura interbancaria di check truncation. Come è noto, tale procedura consente alla banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa banca trattaria ed emittente[3]. Infatti, per pacifico orientamento, l’utilizzo della procedura di check truncation non vale a escludere la responsabilità della banca emittente per il mancato espletamento della verifica della regolarità formale del titolo. Tale procedura è, difatti, adottata dall’intermediario su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all’intermediario stesso. Di tal guisa, la responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand’anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell’assegno), l’irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile[4].
Nel caso di specie, una presa di visione materiale dell’assegno avrebbe verosimilmente consentito all’emittente di appurare la discordanza tra titolo originale e titolo contraffatto; in particolare, avrebbe permesso di rilevare la differenza fra i moduli di assegno clonati e quelli originali in uso presso la banca. Circostanza che risulta determinante per la decisione, a prescindere, da ogni considerazione sulla somiglianza della firma di traenza rispetto a quella depositata dal marito della ricorrente (che appare visibilmente differente) e da quella apposta del medesimo soggetto su documenti più recenti non disconosciuti (che invece sembra più simile alla contraffazione).
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della ricorrente a ottenere il riaccredito dell’intero importo relativo ai due assegni clonati pari a complessivi, oltre interessi dalla data del reclamo; non è dovuta invece la rivalutazione della somma predetta, trattandosi di obbligazione di natura restitutoria e non risarcitoria.
[1] Cfr. Cass. n. 12806/2016; Cass. n. 6513/2014; Cass. n. 20292/2011; Cass. n. 15066/2005.
[2] Cfr. Abf, Collegio di Torino, dec.13038/18; ABF, Collegio di Napoli, n. 1186/ 2017; ABF, Collegio di Napoli n. 3807/2017; ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 4842/16; ABF, Collegio di Milano, dec. 7538/2016; ABF, Collegio di Milano, dec. n. 8928/17.
[3] V. Circolare ABI Serie tecnica n. 33 del 7 ottobre 2010; v. anche Circolare ABI Serie tecnica n. 44 del 15 dicembre 2008.
[4] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, n. 19045/2019; ABF, Collegio di Bari, n. 706/18; ABF, Collegio di Milano, n. 2989/2015; ABF, Collegio di Napoli, n. 8092/2016; ABF, Collegio di Napoli, n. 4827/2017.
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it