2 min read

Nota a App. Catania, 18 settembre 2020, n. 1544.

di Marco Chironi

 

 

 

 

Con sentenza n. 1544/2020 pubblicata in data 18 settembre 2020, la Corte d’Appello di Catania ha affrontato la tematica della prescrizione delle rimesse solutorie in un rapporto di conto corrente.

Nel caso in esame, una società adiva in giudizio una Banca per ottenere la ripetizione di quanto asseritamente e indebitamente percepito da quest’ultima durante il rapporto di conto corrente.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’istituto di credito.

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione la società, contestando la valutazione di prescrizione effettuata dal Tribunale sull’erroneo assunto che il conto corrente non fosse assistito da un’apertura di credito e, in ogni caso, l’omesso esame di alcune raccomandate, asseritamente idonee a interrompere i termini prescrizionali.

Sul punto, la Corte distrettuale ha accertato che la società non avesse eccepito tempestivamente la circostanza che il conto corrente fosse affidato.

In ogni caso, quanto al regime probatorio, è stato affermato che “In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. n. 158/2019)”.

In altri termini, la Corte d’Appello di Catania, applicando il principio statuito recentemente statuito dalle Sezioni Unite[1], ha dichiarato l’ammissibilità e la fondatezza dell’eccezione generica della Banca di prescrizione delle rimesse solutorie, non essendo necessaria una indicazione specifica delle rimesse prescritte.

Per quanto concerne, poi, l’asserita interruzione del termine prescrizionale, la Corte distrettuale ha ritenuto che con le raccomandate inviate, la società non ha costituito in mora la Banca, alla quale ha, infatti, richiesto un mero riconteggio del saldo.

Per tutte le ragioni suesposte, la Corte d’Appello di Catania ha totalmente rigettato l’appello proposto dalla società.

 

 

Qui la decisione


[1] Cfr. M. Chironi, Le Sezioni Unite sull’eccezione generica di prescrizione delle rimesse solutorie, in questa Rivista, 17 giugno 2020.