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Nota a ABF, Collegio di Milano, 14 gennaio 2020, n. 584.

di Antonio Zurlo 

 

 

 

 

Ai fini di una più corretta e coerente valutazione della legittimità della procedura c.d. di charge back, al Collegio meneghino, in via preliminare, pare opportuno ricordare che tale procedimento consista «nella nomenclatura dei circuiti internazionali di carte di pagamento, in una modalità attraverso cui vengono gestiti i movimenti soggetti a contestazioni da parte dei titolari di carte di credito. Un “charge back” ad esempio si verifica quando il titolare chiede alla società emittente della carta di credito il rimborso (storno) di una transazione già avvenuta, ad esempio perché, come nel caso, il titolare della carta riceve merce che afferma non essere conforme alle pattuizioni con il venditore. La procedura tecnica di “charge back” interviene tra l’issuer (banca emittente, ovvero la banca del cliente), e l’acquirer (banca dell’esercente, nel caso di specie l’intermediario resistente). Allorché l’issuer inizi un “charge back”, questo viene trasmesso elettronicamente all’acquirer che esamina la richiesta e chiede all’esercente di fornire la documentazione relativa alle transazioni contestate. La richiesta e l’esame di tale  documentazione è necessaria al fine di assicurare una diligente trattazione della  contestazione, ed evitare così che l’esercente (su cui pur grava, in base alle condizioni  contrattuali previste dal sistema di pagamento, il rischio ultimo) si veda arbitrariamente  stornati pagamenti riferiti a vendite correttamente adempiute, sulla base di comportamenti  in ipotesi anche solo pretestuosi da parte del cliente finale o di comportamenti negligenti  da parte delle banche interessate dall’operazione. Sulla procedura di “charge back” ha avuto modo di esprimersi il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 3299/2012, che ha opportunamente precisato come la riferita clausola contrattuale che prevede il trasferimento del rischio di disconoscimento dell’operazione di pagamento in capo all’esercente vada per l’appunto interpretata e applicata alla luce “dei principi generali che governano la contrattualistica privata e che riposano propriamente nel disposto dell’art.  1229 cod. civ., il quale commina la sanzione estrema della nullità ai patti che escludano o limitino preventivamente la responsabilità del debitore della prestazione per dolo o colpa grave. Non è chi non veda – prosegue il Collegio di Coordinamento – come la clausola di chiusura sopra menzionata, nel determinare il predetto trasferimento integrale del rischio di un disconoscimento in capo all’esercente, si traduca nell’esenzione totale e preventiva di qualsivoglia responsabilità dell’emittente [e, si può aggiungere, dell’acquirer: n.d.r.], anche in presenza di una sua grave colpa, nell’esecuzione della prestazione del servizio di pagamento.” Il Collegio di Coordinamento ha così opportunamente enfatizzato gli obblighi di protezione esistenti in capo agli intermediari “che non possono integralmente annullarsi in presenza di una mera contestazione da parte del titolare (vero o apparente) pagatore, senza che gravi altresì [sugli stessi] un obbligo di adoperarsi per accertare la reale fondatezza della doglianza. Tanto equivarrebbe ad un comportamento gravemente colposo, legittimato da una clausola (la clausola di chiusura sopra menzionata) di cui per ciò solo deve affermarsi la nullità. Nullità che, per quanto anzidetto, deve circoscriversi alle ipotesi in cui il trasferimento di rischio sull’esercente, proprio in quanto promanante da una clausola formulata in termini generici e indistinti, conduca all’esclusione di responsabilità dell’emittente anche nel caso in cui siano riconoscibili in capo a quest’ultimo gli estremi di un comportamento doloso o gravemente colposo. […]»[1].

Nel caso di specie, la prenotazione era pervenuta al ricorrente in data 2 ottobre 2017 e quest’ultimo aveva emesso, il 4 ottobre, scontrino POS. Il soggiorno in hotel si svolgeva tra i giorni 11 e 17 ottobre, mentre il disconoscimento del pagamento, da parte del titolare della carta, veniva comunicato dall’intermediario A, con lettera del 13 ottobre, che perveniva al ricorrente il 18.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che l’intermediario A fosse in possesso di una contestazione del pagamento da parte del titolare della carta sin dall’11 ottobre. Questo ritardo nella trasmissione della comunicazione è elemento sintomatico di un comportamento negligente da parte dell’intermediario A e, comunque, non consono ai doveri di ragionevole protezione degli interessi della controparte contrattuale, derivanti dal rapporto intercorrente tra le due parti.

Stante la delicatezza della situazione che, prima di richiedere certezze, necessitava di un’assoluta tempestività nella comunicazione, l’intermediario A avrebbe dovuto trovare un modo per fare pervenire celermente la notizia al ricorrente, anticipando, per esempio, il contenuto della raccomandata, mediante più celeri strumenti elettronici di trasmissione. Di talché, avrebbe consentito al ricorrente di far valere i propri diritti nei confronti dei clienti dell’albergo ancora presenti in loco.

Per giunta, l’onere della prova della ricorrenza dei presupposti per l’esecuzione della procedura di charge back grava sull’intermediario e, nella specie, non risulta correttamente adempiuto. In tal guisa, a fronte della quantità di documentazione raccolta, archiviata e trasmessa dal ricorrente, il convenuto non ha indicato con precisione quale violazione formale si fosse asseritamente verificata in relazione alla procedura della cui applicazione effettivamente si trattava (qualificata dal ricorrente come “advance deposit service”, e non quella di prenotazione garantita) e quale incidenza sostanziale detta violazione avesse avuto nel concreto svolgimento della vicenda.

Con riferimento alla condotta dell’intermediario B, il Collegio rileva come l’affermazione del principio per cui questo fosse stato vincolato a eseguire, senza alcun controllo, tutti gli ordini di addebito provenienti dall’intermediario A, non sia assolutamente meritevole di accoglimento. Come già evidenziato dalla giurisprudenza arbitrale, «La società ricorrente contesta la legittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente, la quale – su richiesta dell’emittente la carta di credito e senza la previa autorizzazione dell’esercente – avrebbe stornato dal suo conto la somma di euro 4.568,40 derivante da (un ordine di) pagamento effettuato tramite carta di credito e successivamente disconosciuto dal titolare della stessa……. Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, non può (più) sostenersi che l’emittente sia libero di stornare, a sua discrezione, gli accrediti effettuati sul conto dell’esercente laddove l’ordine di pagamento venga successivamente disconosciuto. Una siffatta conclusione non può non riflettersi, a sua volta, sulla valutazione dei comportamenti e degli obblighi che gravano sulla banca che gestisce il conto corrente nel quale vengono conteggiati i pagamenti in favore dell’esercente convenzionato. E’ infatti evidente che così come l’emittente non può ordinare lo storno degli accrediti effettuati in favore dell’esercente laddove non sussista una responsabilità di quest’ultimo nell’accettazione della carta come strumento di pagamento, altrettanto è a dirsi per la banca che gestisce il conto, la quale non può dare seguito alla richiesta di storno dell’emittente senza verificare la legittimità (quanto meno apparente) di tale richiesta».

 

 

 

Qui la decisione.


[1] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, 12 febbraio 2019, n. 4241.