Nota a Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2020, n. 6195.
di Antonio Zurlo
Le circostanze fattuali.
Un correntista proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che, in accoglimento del gravame proposta dalla Banca resistente e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritto, con riferimento alle rimesse antecedenti al 21 dicembre 1999, il diritto del medesimo alla ripetizione delle somme che l’Istituto aveva indebitamente introitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, spese e competenze, in dipendenza del rapporto di conto corrente, aperto in data antecedente al 1 agosto 1995 e chiuso dopo il 31 dicembre 1999.
Il giudice territoriale, richiamati in generale gli enunciati in tema di prescrizione fissati dalle Sezioni Unite[1], aveva motivato sull’assunto che, avendo la Banca eccepito la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti alla prefata data, individuando adeguatamente l’oggetto dell’eccezione e la sua decorrenza, «l’eccezione così formulata [fosse] determinata nell’oggetto e [soddisfasse] le condizioni minime di chiarezza esigibili a tutela del contraddittorio», rendendosi, in conseguenza, inutile un’elencazione dettagliata di tutte le singole rimesse; non essendo stata, per giunta, provata l’esistenza di un affidamento in conto, «automaticamente tutte le rimesse, nella prospettazione della banca, [erano] da reputarsi solutorie». A giudizio della stessa Corte, non era ravvisabile neppure un affidamento in senso tecnico, posto che «non [era] stato prodotto in atti alcun contratto scritto di apertura di credito o, comunque, di finanziamento», né era dimostrabile la sua stipulazione «per facta concludentia», non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente e non potendo farsi luogo all’applicazione del predetto principio, essendo prevista, ai sensi della legge n. 154/1992, l’adozione della forma scritta per tutti i contratti bancari (e, quindi, anche per l’apertura di credito).
Di talché, l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca era ammissibile e fondata e non sussisteva nessun onere di indicare specificatamente le rimesse solutorie (posto che non si era mai dato atto dell’esistenza di un contratto di apertura di credito).
Al proposto ricorso, resisteva l’Istituto, con controricorso.
I motivi di ricorso e le ragioni della decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167 c.p.c. e 2697 c.c., dal momento che la Corte d’Appello, ritenendo, contrariamente alla presunzione che le rimesse abbiano nella normalità dei casi natura ripristinatoria, aveva «modificato radicalmente i fatti allegati dalla banca a sostegno della eccezione di prescrizione, affermando che la banca avrebbe indicato come solutorie tutte le rimesse intervenute prima della data del 21.12.1999», quantunque la Banca nella propria comparsa di costituzione avesse omesso di dedurre e allegare che il conto fosse scoperto e non avesse mai dedotto e allegato l’esistenza di rimesse solutorie.
Il motivo, sì come formulato, è infondato.
Invero, le Sezioni Unite, con recentissimo pronunciamento[2], con la richiamata hanno statuito che «in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte».
Ne discende l’inconferenza, ai fini della scrutinabilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, della circostanza che quest’ultima abbia precisato (o meno) la natura delle rimesse e, consequenzialmente, non incorre nel denunciato vizio la gravata decisione del giudice di merito.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., poiché la Corte territoriale, nell’escludere che il conto corrente a lui intestato fosse affidato (e nell’escludere che agli atti del giudizio fosse stato prodotto il relativo contratto) «non aveva preso in considerazione una prova scritta decisiva introdotta nel processo negandone addirittura l’esistenza», rappresentata dal predetto contratto, al cui art. 6 era previsto che «il correntista [potesse] utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e [potesse] con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità…», intendendosi in tal modo disciplinare dettagliatamente le condizioni del servizio accessorio dell’apertura di credito.
Anche in questo caso, il Collegio giudica infondata la doglianza. Difatti, l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una Banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario, regolato in conto corrente, è assoggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma, per contro, da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Occorre distinguere tra i conti correnti passivi, i contratti a servizio dei quali sia prevista la messa a disposizione del cliente di una certa somma a mezzo di un parallelo contratto di apertura di credito (cc.dd. “conti affidati”) e i contratti di conto corrente che di tale servizio non fruiscono (cc.dd. “conti non affidati”): mentre in relazione a questi ultimi, le rimesse hanno tutte funzione solutoria, in quanto, dirette a colmare le passività maturate, comportano un pagamento (operando uno spostamento patrimoniale in favore della Banca), con riferimento ai primi le rimesse possono avere tanto natura solutoria (allorché siano dirette a colmare le passività conseguenti all’utilizzazione della provvista in misura superiore al consentito, realizzando il c.d. “sconfinamento”), quanto ripristinatoria (ove siano, invece, finalizzate a ripristinare la provvista, nei limiti dell’accordato).
Dunque, è dirimente stabilire, secondo i dettami del citato arresto, onde accertare se bene abbia fatto il decidente del grado ad affermare che nella specie tutte le rimesse effettuate dal Morelli in epoca anteriore al 21.12.1999 avessero natura solutoria, se il conto corrente intestato al medesimo fosse un conto affidato o meno.
La doglianza è infondata, laddove allega la violazione dell’art. 2697 c.c., essendo stabile convinzione della giurisprudenza di legittimità quella per cui «la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.)»[3].
Del pari infondata si rivela anche in relazione all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., dal momento che «la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale»[4]
La Corte d’Appello di Torino, nel ricusare la convinzione che nella specie il conto intestato al ricorrente fosse un conto affidato, aveva assunto quali circostanze dirimenti che non fosse stato «prodotto in atti alcun contratto scritto di apertura di credito o comunque di finanziamento» e, riprova che l’affidamento non avrebbe potuto essere argomentato per facta concludentia, che, nel caso di specie, «non [fosse] stato prodotto il contratto di conto corrente» ovvero che «stante l’assenza del contratto di conto corrente, non [fosse] rinvenibile aliunde alcuna valida pattuizione in ordine all’affidamento». Pur tuttavia, il contratto di conto corrente, del 24.2.1993, non solo era stato prodotto agli atti del giudizio, ma, per mezzo della previsione racchiusa nel suo art. 6, aveva introdotto un fatto astrattamente idoneo a comprovare, in adesione alla prospettazione dell’istante, che il conto aperto a suo nome, presso la Banca, fosse affidato. Il contrario convincimento della Corte d’Appello risulta, quindi, errato, ma non ha, comunque, la portata riconosciuta dal ricorrente. In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, terzo comma, della l. n. 154/1992 e, successivamente, l’art. 117, secondo comma, del D.lgs. n. 385/1993, abilitano la Banca d’Italia, su conforma delibera del CICR a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste Autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, va inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non implichi una radicale soppressione della forma scritta, quanto una relativa attenuazione della stessa (che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”)[5].
L’intento di agevolare “particolari modalità della contrattazione” non può, infatti, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa, con l’effetto che sarà, in particolare, salvaguardata la necessità che, giusta la previsione dell’art. 117 TUB, il contratto “madre” rechi le necessarie condizioni economiche disciplinanti il contratto “figlio”.
Nel caso di specie, il motivo è sul punto silente, né, tantomeno, il documento che ne integra l’illustrazione offre ragione del contrario; la declinata censura, con riferimento alla violazione dell’art. 115 c.p.c., si perime da sé, risultando priva di ogni rilevanza ai fini del decidere.
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418, con nota di F. Greco, Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto mille proroghe. Continua il match tra correntisti e banche, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 4, 2011, 810. V. anche G. Milizia, Anatocismo: l’azione di ripetizione, soggetta alla prescrizione ordinaria dalla chiusura del conto corrente, si estende a tutte le operazioni effettuate ed è esclusa la capitalizzazione degli interessi ultralegali a debito del risparmiatore, in Diritto & Giustizia, fasc. 0, 2010, 545; G. M. Celardi, L’anatocismo bancario nella giurisprudenza di legittimità, in Giustizia Civile, fasc. 10, 2011, 2335B.
[2] Il riferimento è a a Cass. Civ., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895, già commentata in questa Rivista, con nota di M. Chironi, Le Sezioni Unite sull’eccezione generica di prescrizione delle rimesse solutorie, 17 giugno 2019, https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/06/17/le-sezioni-unite-sulleccezione-generica-di-prescrizione-delle-rimesse-solutorie/. V. anche F. Bartolini, Prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti indebiti su conto corrente e decorrenza degli interessi, in Ilprocessocivile.it, fasc., 7 ottobre 2019; R. Villani, Se il creditore ha messo in mora la banca gli spettano gli interessi dal giorno della diffida, in Diritto & Giustizia, fasc. 109, 2019, 17.
[3] In tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395, in dejure.it.
[4] V. Cass. Civ., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4699, in dejure.it.
[5] V. Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2017, n. 27836, in dejure.it.
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it