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Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 28819 del 30/11/2017

di Michael Lecci

 


La controversia sottoposta all’esame della Suprema Corte ha ad oggetto un contratto di conto corrente. Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Fasano, in accoglimento parziale delle domande della correntista, dichiarava nulle le clausole riguardanti gli interessi ed illegittima la commissione di massimo scoperto. In secondo grado la Corte d’Appello di Lecce accoglieva la domanda della stessa ricorrente rideterminando il saldo del conto corrente a favore della correntista.

I giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene la determinazione definitiva dei  crediti e dei debiti possa avere luogo solo alla chiusura del conto, non è precluso al correntista di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze dello stesso. Inoltre, hanno affermato che in tema di conto corrente bancario l’azione di ripetizione del cliente è assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di chiusura del conto, salvo che non vi siano versamenti aventi natura solutoria.

L’aspetto cruciale della controversia verte sulla tempestiva produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 gennaio 2015, mentre quelli relativi al periodo precedente erano stati tardivamente prodotti dall’appellanti. Il CTU, ritenendo inattendibili quest’ultimi, aveva assunto il saldo pari a zero alla data del 1° gennaio 1987: ha considerato infatti inattendibile, in quanto frutto dell’applicazione delle clausole dichiarate illegittime, il saldo risultante dagli estratti conto a quella data, osservando inoltre che incombeva alla Banca, che non l’aveva adempiuto, l’onere di provare la legittimità del proprio credito.

Avverso la sentenza l’Istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione:

  • Eccezione di prescrizione

Con la prima doglianza il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione rilevando che nella citazione la parte attrice non aveva indicato le rimesse costituenti le proprie pretese. A tal riguardo, parte ricorrente ritiene che in tema di accertamento di un rapporto di credito o di debito connesso ad una domanda di ripetizione dell’indebito, l’onere d’individuare gli addebiti ingiustificati incombe all’attore, afferma che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere valutata alla luce di tale carente allegazione, che dispensava esso convenuto dall’onere di una specifica contestazione. Con il secondo motivo l’istituto di credito lamenta che data la natura della domanda, finalizzata alla ripetizione, la prescrizione decorrerebbe dalla data di annotazione in conto delle partite inficiate da nullità.

Gli ermellini, trattando congiuntamente le doglianze, richiamano il principio enunciato dalle S.U. ai sensi del quale l’azione di ripetizione dello indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gl’interessi non dovuti sono stati registrati: in tal caso, infatti, ciascun versamento non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 24/05/2016, n. 10713; 24/03/2014, n. 6857). Nondimeno, laddove la domanda sia proposta in pendenza di rapporto sarà possibile procedere alla rideterminazione del saldo ed alla restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi e commissione di massimo scoperto, tuttavia non potrà decorrere il termine prescrizionale in quanto, prima della chiusura del conto il saldo non sarà immediatamente esigibile, salvo che ecceda l’importo dell’affidamento concesso al correntista. Soltanto i versamenti diretti a ricondurre il saldo nei limiti del fido saranno qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione. L’onere della prova in relazione a tali fatti non grava sul correntista, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato, formata esclusivamente dall’illegittimo computo degli importi annotati in conto per interessi e commissione di massimo scoperto, e non implicante necessariamente la contestazione dei movimenti che ne hanno causato l’addebito, ma solo quella delle partite periodicamente iscritte al predetto titolo. Spetta alla Banca che eccepisca la prescrizione del credito l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione.

  • Saldo zero

Con i seguenti motivi parte ricorrente lamenta l’applicazione del saldo zero al 1° gennaio 1987 nonché la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, che l’onere della prova incombeva alla cliente che aveva agito per l’accertamento del proprio credito e la ripetizione delle somme addebitate. L’Istituto di credito, pertanto, impugna la parte della sentenza che ha previsto l’inversione dell’onere della prova “senza che ricorressero i presupposti per l’applicabilità del principio della vicinanza della prova, operante soltanto nei casi in cui la ripartizione degli oneri probatori risulti oggettivamente dubbia”.

Parte ricorrente contesta inoltre la riduzione del saldo iniziale risultante al 1° gennaio 1987 operata dai giudici della Corte di merito che hanno dato per scontato, o comunque presunto, l’applicazione delle clausole dichiarate illegittime senza che l’attrice, alla quale incombeva il relativo onere, avesse fornito alcun indizio o elemento di prova al riguardo.

Innanzitutto gli ermellini precisano che i giudici della Corte di merito, dopo aver escluso la possibilità di far derivare dall’impossibilità di ricostruire l’andamento del conto nel periodo anteriore al 1° gennaio 1987 «una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi verosimilmente operati dall’Istituto di credito in tale periodo», non ne ha tratto alcuna conseguenza sul piano logico, avendo rifiutato di considerare provato, sia pure in via indiretta, il maggior credito fatto valere dall’attrice sulla base del predetto assunto, ed avendo evidenziato l’idoneità del c.d. saldo zero a sopperire all’inadempimento degli oneri probatori incombenti alle parti.

La mancata contestazione degli estratti conto, non sottrae tali documenti alla prudente valutazione del giudice e, sotto il profilo sostanziale, non preclude la formulazione di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti alle operazioni annotate.

Infine, con riferimento all’ultima doglianza, l’istituto di credito sostiene che nel porre a carico di esso convenuto l’onere di provare il saldo iniziale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dello art. 8, quarto comma, del contratto di conto corrente, che attribuiva efficacia di piena prova alle scritture contabili della banca. A tal riguardo i giudici affermano che: l’efficacia di piena prova che il contratto di conto corrente attribuisce alle scritture contabili della banca non può essere infatti estesa agli estratti conto, i quali non possono essere inclusi tra le scritture contabili, costituendo semplici attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito e a debito che ne derivano, la cui sottoposizione ad un’autonoma disciplina, dettata dall’art. 1832 cod. civ. e dall’art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che ne circoscrivono l’efficacia probatoria a determinate ipotesi, subordinandola a specifici adempimenti, impediscono di attribuirvi la medesima valenza delle predette scritture.    

Qui il testo: Lecci M. Saldo zero su azione di ripetizione promossa dal correntista

Qui la sentenza: Cass. 30.11.17 n.28819