La copia (digitale) del contratto di finanziamento “disconosciuta” e “contestata in modo inequivoco” dall’opponente è “priva di efficacia probatoria” se parte opposta non produce l’originale.
Nota a Trib. Cagliari, 23 dicembre 2024. Segnalazione a cura dell’Avv. Marcello Colamatteo.