Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 11 giugno 2020, n. 11181.
di Antonio Zurlo
La decisione in oggetto si pone in linea di continuità con il principio, già statuito in un precedente pronunciamento, per cui «La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla Banca importa propriamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate. Come è evidente, ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte della Banca e, quindi, la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione: per l’appunto, per la linea capitale. E nemmeno esclude di potersi ritenere che in una fonte contrattuale possa essere il titolo di dette dazioni di somme: contrattuale risultando, così, il credito per la linea capitale. La detta inopponibilità della documentazione contrattuale priva di data certa esclude solamente che le clausole apposte sulla medesima possano essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto.»[1].
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. , 12 aprile 2018, n. 9074, in dejure.it.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it