Nota a App. Bologna, Sez. III, 28 aprile 2026, n. 1213.
Massima redazionale
Nella specie, gli appellanti, evocando la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 18.12.2025, nonché la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione n. 742/2020, che hanno sancito il superamento della teorica dogmatica del professionista c.d. “di rimbalzo” o “di riflesso”, nei rapporti di garanzia, tra consumatori e istituti di credito, hanno chiesto l’accertamento, praticabile in qualsiasi grado di giudizio, della sussistenza della qualità di consumatore e, conseguentemente, la declaratoria di vessatorietà delle clausole sottoscritte, ancorché la parte non si sia mai espressamente qualificata come tale.
In particolare, gli appellanti, allegando che spetti al creditore l’onere di dimostrare la qualità di professionista del debitore persona fisica, hanno eccepito, al riguardo, il mancato assolvimento di detto onus probandi con riferimento all’opponente e, di conseguenza, hanno dedotto la vessatorietà delle seguenti clausole contenute nella fideiussione da quest’ultimo sottoscritta: clausole di deroga del foro, deroga dell’art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta scritta. Quale conseguenza dell’invocata pronuncia di vessatorietà, il Giudice dovrebbe, per ciò, dichiarare la loro nullità e operare la loro sostituzione con la disciplina prevista dalla legge. In particolare, in considerazione delle eccezioni sollevate, il Giudice dovrebbe dichiarare:
- l’incompetenza dell’adito Tribunale di Parma, in ragione del luogo di residenza (segnatamente, Siena) del menzionato opponente al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo;
- la decadenza della Banca dall’azione di garanzia per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.
Tanto premesso, la Corte territoriale bolognese osserva, in primo luogo, che la pronuncia resa dalla CGUE in data 18 dicembre 2025, nella causa C-320/24, si inscrive nel solco già tracciato con le precedenti pronunce del 19.11.2015, nella causa C-74/15, e del 14.09.2016, nella causa C-534/15, le quali hanno condotto alla decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, nella quale è stato sancito il principio di diritto in forza del quale, qualora nel procedimento di ingiunzione il giudice non abbia svolto, anche d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, tale controllo debba essere eseguito dal giudice dell’esecuzione, il quale, all’esito, deve avvisare il debitore esecutato che, entro 40 giorni, può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. per fare accertare, solo ed esclusivamente, l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.
Con la sentenza del 18 dicembre 2025 la CGUE ha, specificamente, dichiarato che l’articolo 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, della Direttiva 93/13 (Direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), letti alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di Cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva, qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di Cassazione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che il principio di diritto enunciato con la richiamata sentenza della CGUE resa nella causa C-320/24 non assuma specifico rilievo nel caso che qui ci occupa, in quanto, nella fattispecie in esame, l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritualmente e tempestivamente proposta e, per effetto di ciò, il giudizio ordinario di cognizione è stato regolarmente instaurato, diversamente da quanto avvenuto nella causa sopra indicata dove la pronuncia è stata resa con riferimento al giudizio di rinvio a seguito di cassazione sul punto.
Anche i conformi principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 sono applicabili al caso di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini; è solo con riferimento a tale specifico caso che la Corte ha previsto che, qualora il giudice del procedimento monitorio non abbia svolto, anche d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, il debitore possa presentare opposizione tardiva e ciò nell’ottica di evitare che possa avere luogo un’esecuzione fondata su un titolo esecutivo emesso non tenendo in considerazione l’abusività delle clausole sottoscritte dal consumatore, con un inevitabile pregiudizio della sfera patrimoniale del debitore.
Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo non è passato in giudicato per mancata opposizione nei termini, ma, come detto, è stato oggetto di tempestiva opposizione e, oltretutto, all’esito del giudizio di cognizione ordinaria, è stato pure revocato. Ne consegue che, diversamente dall’ipotesi come sopra vagliata dalle Sezioni Unite, nel caso in cui il debitore proponga tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, impedendone, così, l’irrevocabilità, e, ovviamente, il giudice del procedimento monitorio non abbia verificato d’ufficio la qualità di consumatore del debitore e l’eventuale abusività delle clausole, quest’ultimo debba allegare detta peculiare qualità e, contestualmente, eccepire l’abusività delle clausole contenute nella fideiussione da lui prestata, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie di legge, all’interno del così instaurato giudizio di cognizione.
Nella fattispecie in commento, l’odierno appellante pur avendo proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., non ha mai allegato né la propria asserita qualità di consumatore né l’abusività, in quanto non precedute da trattativa individuale, delle clausole contenute nel contratto di fideiussione da lui sottoscritto. Tali allegazioni sono state svolte, per la prima volta, soltanto nel corso del presente giudizio di appello e solo dopo il deposito del provvedimento con cui la Corte, in data 2/12/2025, ha trattenuto in decisione, cercando di giustificare la tardività dell’allegazione in ragione della circostanza che, all’epoca dell’emissione del decreto ingiuntivo, era maggioritario l’orientamento giurisprudenziale che riteneva che il fideiussore fosse un professionista c.d. “di riflesso”.
A quest’ultimo riguardo, tuttavia, deve osservarsi che le prime pronunce della Corte di Giustizia che hanno condotto al superamento dell’automatismo precedentemente affermato tra la qualifica del debitore principale e la qualifica del garante, risalgono agli anni 2015-2016: pertanto, già con l’atto di citazione in opposizione la parte ben avrebbe potuto richiamare le pronunce della Corte di Giustizia, allegando di avere concluso il contratto di fideiussione per scopi estranei alla propria attività professionale. Inoltre, l’asserita qualità di consumatore avrebbe potuto essere posta a fondamento di uno specifico motivo di appello, atteso che, medio tempore, era intervenuta anche la pronuncia n. 742/2020 resa dalla Suprema Corte, che, come affermato dalla stessa parte appellante, ha segnato uno spartiacque importante nel panorama giuridico italiano, applicando i principi espressi in sede europea.
Deve, infatti, escludersi che il principio di diritto come in precedenza enunciato dalle Sezioni Unite e, parimenti, quello affermato dalla CGUE con la successiva sentenza del 18 dicembre 2025 per lo specifico caso del giudizio di rinvio, possa intendersi come un principio volto a rimettere nei termini la parte che, pur potendo tempestivamente allegare la propria qualità di consumatore, non lo abbia fatto: quei principi, al contrario, vanno circoscritti al solo caso in cui non sia stata svolta l’indagine in merito alla qualità di consumatore del fideiussore all’interno del giudizio svolto in costanza dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale se il debitore principale era un professionista, in automatico, anche l’accessorio contratto di garanzia doveva considerarsi un contratto concluso per scopi riguardanti l’attività professionale del garante, e non anche quando tale indagine avrebbe potuto essere sollecitata e svolta nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti così come assicurato dall’instaurazione del rito ordinario a piena cognizione.
A ogni modo, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni che portano a ritenere coperta da giudicato ogni questione afferente alla qualità di non consumatore di e a voler, quindi, ritenere che il principio espresso dalla CGUE e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbia carattere generale, applicabile cioè anche nel caso in cui non sia stata impugnata la sentenza per omessa delibazione d’ufficio circa la suddetta qualità, incombeva, comunque, sulla parte che invoca la tutela consumeristica l’onere di provare di avere concluso il contratto per finalità estranee alla propria attività professionale. In particolare, la Corte di Giustizia, nella pronuncia del 9 novembre 2015, C-74/15, ha affermato che la verifica della qualità di consumatore in capo al fideiussore deve avvenire tenendo conto delle circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova. Nel caso de quo, l’opponente ha unicamente affermato che non risulta in atti la visura storica della società garantita e che, in generale, dagli atti non emerge nulla rispetto alla sua qualità di professionista (cfr. pag. 10 della comparsa conclusionale), assumendo di aver sottoscritto la fideiussione unicamente in ragione del rapporto di parentela con il fratello. Tuttavia, sarebbe stato, come detto, preciso onere della parte, da assolvere nel rispetto delle preclusioni di legge, dimostrare di non avere rivestito alcuna carica nella società garantita o in altre società ad essa comunque collegate, così da poter ritenere che lo stesso abbia sottoscritto la fideiussione per scopi estranei alla propria attività professionale. Nella fattispecie in esame, detto onus probandi non è stato in alcun modo assolto, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, va disattesa ogni questione e domanda svolta sul presupposto della propria asserita qualità di consumatore (incompetenza del foro di Parma; decadenza della Banca dall’azione di garanzia per il mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.).
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