Nota a App. Milano, Sez. III, 13 ottobre 2026, n. 2601.
In punto di vessatorietà della clausola floor, la Corte milanese, con la recente sentenza in oggetto, si pone senza soluzione di continuità con il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (che, pur tuttavia, “elude” quello che si potrebbe definire il lato oscuro della Luna, ovverosia l’assenza della contestuale pattuizione di una clausola “cap”).
È noto che gli ermellini, con la sentenza n. 1942/2025, abbiano confermato che non si tratti di un contratto derivato[1], ma di un accordo lecito, a condizione che il mutuatario ne sia stato pienamente consapevole. Inoltre, nel contesto dei mutui a tasso variabile, la clausola floor è una previsione contrattuale che stabilisce un limite minimo al tasso d’interesse applicabile: in sostanza, anche laddove l’indice di riferimento dovesse scendere al di sotto di una determinata soglia (ad esempio l’Euribor o il tasso BCE), il mutuatario continuerebbe, ugualmente, a corrispondere gli interessi a un tasso non inferiore a quello minimo fissato nel contratto (per l’appunto, il floor). La funzione della clausola de qua è, quindi, proteggere la Banca da eventuali ribassi troppo marcati dei tassi, assicurandole un margine minimo di guadagno.
La Cassazione ha, inoltre, affermato che una clausola di questo tipo è legittima nella misura in cui viene pattuita in modo chiaro e compresa dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Il suo contenuto della clausola si collega direttamente all’oggetto del contratto, essendo incidente sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal mutuatario: non può essere ambiguo, né formulato in modo da sorprendere il cliente o, comunque, da implicare oneri non espressamente dichiarati.
In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la clausola floor non rappresenta un meccanismo occulto o una sofisticazione finanziaria travestita da derivato, né, tantomeno, equivarrebbe a una vendita implicita di un’opzione finanziaria (il cosiddetto “floor”) dal cliente alla Banca. Non si tratta di un contratto derivato, ma di una modalità lecita, con cui le parti stabiliscono una soglia sotto la quale il tasso d’interesse non può scendere, anche se l’indice di riferimento si abbassa ulteriormente.
Infine, il Collegio milanese evidenzia come la Cassazione, anche con varie pronunce antecedenti alla richiamata n. 1942/2025, ha anche stabilito che per essere valida la clausola sugli interessi deve avere un contenuto assolutamente univoco, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., dovendo risultare con chiarezza quale sia il tasso applicato e, del pari, secondo quali parametri venga aggiornato: la clausola in esame può considerarsi trasparente se chiarisce il meccanismo di funzionamento, indicando ad esempio che, nonostante la variabilità, l’interesse non potrà mai scendere sotto una soglia predeterminata, come nella fattispecie qui in esame.
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[1] Cfr. Cass. n. 1942/2025, per cui la clausola che stabilisce un tasso d’interesse minimo, pur in presenza di un indice di riferimento variabile, è stata definita un semplice patto condizionale, regolato dall’art. 1353 c.c.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it