Nota a App. Lecce, Sez. I, 22 settembre 2026, n. 773.
La Corte d’Appello di Lecce riconosce la legittimazione passiva del cessionario rispetto alla domanda restitutoria del debitore. Il principio, fondato sull’unitarietà del giudizio di opposizione e sulla concentrazione delle tutele, deve tuttavia essere coordinato con la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto e con il principio secondo cui l’obbligazione restitutoria grava, di regola, sull’accipiens.
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1. Il caso.
La pronuncia della Corte d’Appello di Lecce affronta una questione tutt’altro che marginale nella crescente litigiosità relativa ai crediti bancari e finanziari ceduti: se il soggetto che abbia acquistato il credito e lo abbia successivamente azionato nei confronti del debitore possa essere destinatario non soltanto delle eccezioni relative all’esistenza e all’ammontare del credito, ma anche di una vera e propria domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. avente ad oggetto somme precedentemente corrisposte nell’ambito del rapporto originario.
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria per complessivi euro 5.747,84, quale saldo debitore di tre contratti di finanziamento, due originariamente conclusi con Agos Ducato S.p.A. e uno con Deutsche Bank S.p.A., i cui crediti erano stati successivamente ceduti. I debitori proponevano opposizione contestando, fra l’altro, l’usurarietà dei tassi, il meccanismo di ammortamento alla francese, la difformità del TAEG rispetto a quello contrattualmente indicato e la violazione della disciplina sulla trasparenza.
Espletata CTU contabile, il Tribunale di Lecce accertava, con riferimento a due dei finanziamenti, la difformità del TAEG, revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e, applicato il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB, condannava la cessionaria alla restituzione di euro 3.087,86, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite e della CTU.
L’appello proposto dalla cessionaria non investiva, dunque, principalmente la ricostruzione contabile operata dal consulente o il meccanismo sostitutivo applicato dal Tribunale. Il punto centrale diventava un altro: sosteneva di non poter essere condannata a restituire somme ricevute, in origine, da Agos e Deutsche Bank, avendo acquistato i crediti ma non i contratti dai quali questi erano sorti.
Ed è su questo profilo che la decisione assume particolare interesse.
2. La soluzione della Corte d’Appello: chi aziona il credito deve rispondere anche della domanda restitutoria.
La Corte d’Appello respinge la censura.
Secondo il Collegio, assume rilievo anzitutto il comportamento tenuto dalla cessionaria nel processo: questa aveva agito in sede monitoria per il recupero dei crediti, si era costituita nel successivo giudizio di opposizione rivendicandone la titolarità, aveva contestato nel merito le domande degli opponenti e aveva partecipato anche all’istruttoria tecnica senza contestare, in primo grado, la propria posizione rispetto alla pretesa restitutoria.
Ma la ratio della pronuncia va oltre il dato processuale.
La Corte osserva che la domanda ex art. 2033 c.c. sarebbe «inscindibilmente connessa» alla domanda monitoria proposta dalla cessionaria, poiché la verifica del credito richiede necessariamente di accertare la validità delle clausole contrattuali e di rideterminare il saldo del rapporto. Il trasferimento del credito comporterebbe infatti il subentro del cessionario nella posizione attiva dell’obbligazione, con la conseguenza che, quando questi agisce giudizialmente, è nei suoi confronti che devono essere esaminate la validità delle clausole e la corretta determinazione del quantum debeatur.
Il passaggio decisivo è quello successivo.
Per la Corte, la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell’indebito non potrebbero essere artificiosamente separate, imponendo al debitore di difendersi nei confronti del cessionario per ottenere l’accertamento dell’inesistenza, totale o parziale, del credito e di instaurare un diverso giudizio nei confronti del cedente per ottenere la restituzione dell’eventuale eccedenza. Una simile soluzione determinerebbe, secondo il Collegio, una «frammentazione irragionevole del giudizio» incompatibile con i principi di economia processuale e concentrazione delle tutele.
Da qui il principio affermato dalla sentenza: la cessionaria che abbia azionato il credito e abbia difeso in giudizio la validità delle relative clausole è legittimata a contraddire anche sulle domande di nullità e di ripetizione dell’indebito connesse ai crediti ceduti.
La soluzione presenta un’indubbia linearità processuale. Più complesso è stabilire se alla stessa linearità corrisponda anche sul piano sostanziale.
3. Eccezioni opponibili al cessionario e domanda di restituzione: due piani che non necessariamente coincidono.
Il punto dal quale occorre muovere è la disciplina generale della cessione del credito.
Che il debitore possa opporre al cessionario le eccezioni relative al rapporto dal quale il credito deriva è principio consolidato. Il cessionario acquista infatti il credito nella situazione giuridica nella quale esso si trova nel patrimonio del cedente: il trasferimento non può trasformare un credito inesistente, prescritto, estinto o fondato su clausole nulle in un credito valido.
Da questo punto di vista la pronuncia leccese è difficilmente contestabile: il cessionario che pretende il pagamento deve necessariamente sopportare l’accertamento della nullità delle clausole del contratto originario e la conseguente rideterminazione del credito.
Diversa è, tuttavia, la domanda se da tale accertamento derivi non soltanto l’azzeramento o la riduzione della pretesa del cessionario, ma un saldo positivo in favore del debitore, corrispondente a somme precedentemente incassate dal cedente.
Qui non si discute più soltanto dell’esistenza del credito ceduto. Sorge un autonomo obbligo restitutorio.
Ed è precisamente su questo passaggio che la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto torna ad assumere rilievo.
La Cassazione ha recentemente ribadito che la cessione del contratto trasferisce l’intera posizione contrattuale, comprensiva dei relativi diritti e obblighi, mentre la cessione del credito produce effetti più circoscritti, trasferendo il diritto alla prestazione e i diritti funzionali alla sua realizzazione, ma non l’intera posizione derivante dal contratto (Cass. civ., Sez. II, 29 marzo 2024, n. 8579, in continuità con Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727).
La distinzione diviene decisiva proprio quando, anziché neutralizzare la pretesa del cessionario, il debitore chieda la condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma.
4. La ripetizione dell’indebito e l’individuazione dell’accipiens.
L’art. 2033 c.c. lega l’obbligo restitutorio alla ricezione di un pagamento privo di causa.
Ne deriva il tradizionale principio secondo cui legittimato passivo nell’azione di ripetizione è l’accipiens, vale a dire il soggetto nel cui patrimonio il pagamento ha prodotto i propri effetti.
La Cassazione lo ha nuovamente precisato nel 2026: ai fini dell’art. 2033 c.c. non rileva necessariamente il mero percettore materiale della somma, ma occorre identificare il suo «destinatario giuridico», ossia il soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre i propri effetti (Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2026, n. 5487).
È allora evidente il problema posto dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce.
Se le somme ritenute indebite sono state materialmente e giuridicamente percepite dagli originari finanziatori, la mera successiva cessione del credito residuo non sembra, di per sé, sufficiente a trasferire al cessionario anche il distinto debito restitutorio già sorto in capo all’accipiens.
La validità del contratto originario può essere certamente esaminata nei confronti del cessionario: ma dall’opponibilità della nullità non discende necessariamente che il cessionario divenga debitore delle somme che un altro soggetto abbia precedentemente ricevuto.
In altri termini, una cosa è affermare che il cessionario non può pretendere una somma che, correttamente ricostruito il rapporto, non risulta dovuta; altra cosa è affermare che il cessionario debba restituire somme precedentemente incassate dal cedente.
È precisamente fra questi due momenti che corre il confine tra l’eccezione inerente al credito ceduto e l’autonoma pretesa restitutoria.
5. Il confronto con Cassazione n. 21843/2019 e con la recentissima n. 22606/2026.
Il problema è stato affrontato in termini particolarmente netti dalla giurisprudenza formatasi in materia di cartolarizzazione.
Con la sentenza n. 21843 del 30 agosto 2019 la Terza Sezione della Cassazione ha escluso che la cessione di crediti realizzata ai sensi della legge n. 130/1999 possa essere assimilata alla cessione del contratto. Il debitore conserva la possibilità di opporre alla società cessionaria le eccezioni relative al rapporto dal quale deriva il credito, ma non può per ciò solo trasformare la società veicolo nel soggetto passivamente obbligato alla restituzione delle somme incassate dal cedente (Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21843).
Ancora più significativa, anche per la prossimità temporale rispetto alla sentenza leccese, è Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2026, n. 22606.
La Suprema Corte ha espressamente affermato che i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato e che non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società cessionaria la domanda di pagamento dell’indebito relativa a somme non dovute versate alla banca cedente.
La fattispecie non coincide integralmente con quella esaminata dalla Corte d’Appello di Lecce, non risultando dal provvedimento che la cessionaria operasse, nel caso concreto, quale società veicolo di una cartolarizzazione ex legge n. 130/1999.
Il principio, tuttavia, evidenzia una distinzione concettuale più generale: la titolarità del credito ceduto e la titolarità del debito restitutorio derivante dai pagamenti precedentemente ricevuti dal cedente non rappresentano necessariamente le due facce del medesimo rapporto soggettivo.
6. Il conferimento del ramo d’azienda: la precisazione necessaria.
Vi è peraltro un elemento della fattispecie che suggerisce particolare prudenza.
L’appellante viene indicata nella sentenza non soltanto quale cessionaria dei crediti, ma anche quale società conferitaria del ramo d’azienda della Banca relativo all’attività di acquisto e gestione dei portafogli di crediti deteriorati.
Il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda bancaria pone problemi diversi dalla mera cessione di uno o più crediti.
La stessa Cassazione ha riconosciuto che, quando nell’operazione regolata dall’art. 58 TUB siano comprese le passività inerenti al ramo trasferito, anche obbligazioni restitutorie sorte in capo alla banca cedente possono passare alla banca cessionaria (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2023, n. 8272).
Ma è proprio questo il punto: occorre stabilire quale obbligazione sia stata trasferita e da chi essa fosse originariamente dovuta.
Se l’indebito deriva da pagamenti effettuati ad Agos o a Deutsche Bank prima della cessione dei rispettivi crediti alla Banca, il successivo conferimento da questa all’appellante del ramo relativo alla gestione dei crediti deteriorati non consente automaticamente di ritenere trasferita un’obbligazione restitutoria facente originariamente capo ai precedenti finanziatori.
Sarebbe stato quindi forse preferibile che la decisione avesse ricostruito analiticamente la catena delle cessioni e, soprattutto, la destinazione dei singoli pagamenti oggetto della condanna restitutoria, anziché ricavare la titolarità passiva essenzialmente dalla connessione tra domanda monitoria e domanda di ripetizione.
7. L’economia processuale non sostituisce la titolarità del rapporto sostanziale.
È questo, probabilmente, il passaggio più delicato della motivazione.
L’esigenza di evitare una moltiplicazione dei giudizi costituisce un valore processuale certamente apprezzabile. È razionale che il giudice dell’opposizione accerti definitivamente quanto sia realmente dovuto sulla base del rapporto dal quale deriva il credito.
Ma la concentrazione processuale non può, da sola, modificare la titolarità di un’obbligazione sostanziale.
Se Tizio deve cento a Caio e Caio cede a Sempronio il proprio credito, il debitore potrà opporre a Sempronio tutte le ragioni che dimostrino che quei cento non sono dovuti. Diverso è stabilire se Sempronio debba restituire cinquanta che Caio aveva precedentemente incassato senza titolo.
La prima questione riguarda il credito ceduto. La seconda riguarda un credito restitutorio del debitore nei confronti dell’accipiens.
La connessione tra i due crediti è evidente; l’identità dei soggetti obbligati non lo è necessariamente.
È sotto questo profilo che l’affermazione della Corte secondo cui il rapporto non potrebbe essere «artificiosamente scisso» appare meritevole di una lettura restrittiva.
L’unitarietà dell’accertamento non significa necessariamente unitarietà delle posizioni debitorie.
8. L’ulteriore profilo processuale: l’eccezione formulata soltanto in appello.
La Corte attribuisce rilievo anche alla circostanza che l’appellante non avesse contestato in primo grado la propria posizione rispetto alla domanda restitutoria e avesse sollevato la questione soltanto con l’impugnazione, giudicando tale condotta anche non conforme ai principi di correttezza processuale.
Anche questo passaggio richiede, tuttavia, qualche precisazione.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la questione dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale deve essere distinta dalla legitimatio ad causam. La titolarità sostanziale costituisce un elemento della fondatezza della domanda e la sua contestazione integra, in linea generale, una mera difesa; essa non coincide quindi con una vera eccezione in senso stretto soggetta necessariamente alle decadenze dell’art. 167 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
Il comportamento processuale della parte può certamente assumere valore probatorio quando integri un riconoscimento della titolarità del rapporto o sia oggettivamente incompatibile con la sua successiva negazione.
Non sembra però che la sola circostanza di avere difeso nel merito il credito ceduto equivalga necessariamente al riconoscimento di essere debitore della diversa obbligazione restitutoria relativa a somme percepite da altri soggetti.
Anche sotto questo profilo, dunque, la qualificazione esatta della questione appare decisiva.
Considerazioni conclusive.
La pronuncia della Corte d’Appello di Lecce coglie un’esigenza reale: il cessionario che agisce giudizialmente per ottenere il pagamento di un credito non può sottrarsi all’accertamento integrale del rapporto dal quale quel credito deriva.
Il debitore conserva quindi nei suoi confronti tutte le difese relative alla nullità delle clausole, all’inesistenza del credito e alla corretta determinazione del saldo. Più problematica è l’ulteriore conclusione secondo cui da tale principio discenderebbe automaticamente anche la titolarità passiva della domanda ex art. 2033 c.c.
Su questo terreno sembra necessario mantenere distinti tre livelli: l’accertamento dell’invalidità delle clausole del contratto originario, la conseguente riduzione o eliminazione del credito ceduto, l’eventuale nascita di un credito restitutorio positivo del debitore.
I primi due investono necessariamente il cessionario che agisce per il pagamento. Il terzo richiede invece di individuare il soggetto che abbia ricevuto il pagamento indebito o che sia comunque succeduto nella relativa obbligazione restitutoria. Ed è questa distinzione a consentire di coordinare la tutela del debitore con la struttura civilistica della cessione.
La cessione del credito non rende il cessionario estraneo alle vicende del rapporto da cui il credito deriva, ma neppure trasforma automaticamente in un suo debito ogni obbligazione restitutoria maturata nel patrimonio del cedente.
La soluzione dipende, in definitiva, non tanto dall’esigenza processuale di concentrare le tutele, quanto dalla ricostruzione del concreto fenomeno successorio: cessione del solo credito, trasferimento del contratto, cartolarizzazione oppure trasferimento di azienda o di ramo d’azienda comprensivo delle relative passività. È probabilmente su questo terreno che la questione è destinata a trovare il proprio definitivo assestamento giurisprudenziale.
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