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Nota a App. Venezia, Sez. I, 17 settembre 2026, n. 1722.

Un risparmiatore ha sottoscritto, nel 2011, una polizza vita “unit linked” (premio unico € 100.000), collocata tramite due intermediari assicurativi per conto della compagnia emittente. I fondi collegati alla polizza divengono illiquidi; nel 2017 la compagnia comunica l’impossibilità di riscatto. L’Azione risarcitoria  è stata promossa nel 2020.

Con la pronuncia in commento, la Corte d’Appello di Venezia ha respinto integralmente l’appello proposto dalla compagnia assicuratrice, confermando l’orientamento già espresso dal Tribunale di Padova con la sentenza del 2024.

La Corte ha confermato che gli artt. 21 e 23 TUF si applicano al collocamento di questi prodotti a prescindere dal canale distributivo utilizzato (compagnia diretta o intermediari), respingendo la tesi del “doppio binario”. Rileva la natura finanziaria del prodotto, non la veste soggettiva di chi lo colloca.

Inoltre, la compagnia non può schermarsi dietro l’autonomia formale del broker. Avendo predisposto essa stessa la documentazione contrattuale e precontrattuale (risultata generica e “criptica”), strutturato il prodotto e scelto l’asset manager, risponde in solido con gli intermediari per l’omessa profilatura del cliente e le carenze informative sui rischi concreti (illiquidità, criteri di selezione dei fondi).

Inoltre, la Corte ha statuito che non vi fosse nessun concorso di colpa del risparmiatore (art. 1227 c.c, atteso che.  in presenza di asimmetria informativa causata dall’inadempimento del professionista, non è addebitabile al cliente il mancato esercizio del recesso né la mancata reazione alle comunicazioni successive sull’illiquidità dei fondi.

La responsabilità è stata qualificata di natura precontrattuale da “contatto sociale qualificato” (non da prospetto ex art. 94 TUF, che presuppone un’offerta al pubblico indeterminato), riconducibile all’alveo contrattuale.

In ordine alla prescrizione, applicandosi il termine ordinario ex art. 2946 c.c. (e non quello quinquennale aquiliano), il dies a quo non coincide con la sottoscrizione della polizza (2011), bensì con la conoscibilità del danno da parte del risparmiatore, individuata dalla Corte nelle comunicazioni della compagnia relative all’illiquidità dei fondi, avviate nel 2015 e divenute inequivoche nel 2017. Su questa base, l’azione promossa nel 2020 è risultata pienamente tempestiva.

La sentenza conferma un orientamento di tutela rafforzata dell’investitore in prodotti assicurativo-finanziari complessi, ancorando la decorrenza della prescrizione al momento in cui il danno diventa concretamente conoscibile e non al mero perfezionamento del contratto, elemento decisivo per l’ammissibilità di azioni promosse a distanza di anni dalla sottoscrizione.

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