Nota a Trib. Macerata, 17 settembre 2026.
Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 18 settembre 2026, ha accolto il reclamo presentato da un garante fideiussore – consumatore ed ha sospeso la vendita all’asta dell’immobile ritenendo estinta la fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c., incorporata in un contratto di mutuo ipotecario stipulato nella forma dell’atto pubblico.
In particolare il Tribunale ha osservato che “nella prospettiva consumeristica, si deve innanzitutto osservare che la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che, «In tema di con-tratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l’applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l’intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza» (Cass., Ordinanza n. 18834 del 10/07/2025).Al contempo, non appare dubbia la circostanza che il debitore abbia prestato la fideiussione in qualità di consumatore come emerge dall’art. 3.2. del contratto di mutuo. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e in mancanza di prova della intervenuta trattativa individuale, l’eccezione di nullità della deroga pattizia alla regola di cui all’art. 1957 c.c. appare assistita da un più che consistente fumus boni iuris. Allo stesso tempo, appare del tutto irrilevante la presenza della clausola c.d.“a semplice richiesta”, (…) poichè quand’anche fosse ravvisabile una simile clausola, la stessa rappresenterebbe comunque una deroga al disposto dell’art. 1957 c.c. (cfr. Cass., Ordinanza n. 835/2025, la quale, però, ha esaminato una ipotesi di clausola “non colpita da nullità”, v. pag. 10 Ordinanza), e, quindi, comunque nulla per violazione della disciplina consumeristica (cfr. Cass. n. 27558/2023, secondo la quale «È vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al credito-re, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente»; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 11858/2026). Per altro verso, contrariamente all’assunto di parte reclamata, il contratto di garanzia in questione non può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia. Ed infatti, non essendo espressamente prevista la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” (cfr. Cass. n. 14945/2025), non appare comunque idonea a elidere il nesso di accessorietà con l’obbligazione principale l’invocata clausola di reviviscenza o reintegrazione della garanzia, contenuta nelle condizioni generali di contratto, compatibile anche con la fideiussione, essendo piuttosto diretta a neutralizzare gli effetti liberatori di pagamenti successivamente caducati. (…) Si deve rilevare che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, «L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (Cass. n. 1724/2016), ciò che nella specie non appare essere avvenuto, in quanto, circostanze non specificamente contestate, la risoluzione del contratto è avvenuta il 17 marzo 2014, mentre la notifica del precetto nei confronti del debitore principale solamente a novembre 2016 e quella del pignoramento il 14 gennaio 2017.
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