Nota a App. Lecce, Sez. I, 23 luglio 2026, n. 394.
Sommario: 1. Il caso. – 2. Le questioni giuridiche. – 3. Le argomentazioni della sentenza. – 4. Brevi considerazioni.
1. Il caso.
La vicenda ha tratto origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo n. 2296/20, emesso il 23 novembre 2020 dal Tribunale Civile di Lecce, promossa dalla parte asseritamente debitrice nei confronti di un istituto di credito.
L’opponente in primo grado ha chiesto, anzitutto, la revoca del provvedimento opposto poiché contestava la fondatezza e il quantum della pretesa pecuniaria ex adverso azionata.
In via prioritaria, la parte finanziata — attrice in senso formale, ma convenuta in senso sostanziale — ha invocato l’illiceità e nullità del contratto di finanziamento per usura del tasso applicato (corrispettivo e moratorio).
In stretta correlazione prospettica, ha asserito la divergenza tra il TAEG previsto nel sinallagma e quello realmente praticato, sul cui presupposto, quale corollario di tale assunto, ha insistito per la nullità della clausola relativa agli interessi, invocando la sostituzione del parametro convenzionale con quello minimo dei BOT nei 12 mesi antecedenti la stipula dell’accordo, ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. a, Testo Unico Bancario (TUB).
Ha chiesto altresì di rideterminare il rapporto secondo il saggio di interesse legale considerando l’interesse semplice disponendo tutte le conseguenze di legge.
Il giudizio si è chiuso con la sentenza n. 3254/2023 del 29 novembre 2023, avendo in prime cure accolto solo parzialmente la domanda della parte opponente.
La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) contabile – disposta nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale – ha riscontrato il superamento del tasso soglia antiusura alla data di perfezionamento della pattuizione esclusivamente computando l’onere del premio assicurativo nel TAEG.
Il consulente d’ufficio ha elaborato, quindi, due opzioni di ricalcolo della somma totale fondate sui tassi BOT.
La prima ipotesi (capitalizzazione composta) ha previsto per saldo a debito € 16.510,72, di cui €1.445,72 per poste di rendimento; la seconda ipotesi (capitalizzazione semplice) avente, invece, un’esposizione debitoria di € 16.429,25, con importo di € 1.364, 25 di interessi inclusa.
Il Tribunale ha recepito la seconda alternativa, con ciò revocando il titolo ingiuntivo e determinando l’obbligazione pecuniaria nella minore cifra di € 16.429,25 oltre interessi legali, nonché stabilendo la compensazione delle spese di lite con la ripartizione delle competenze di CTU al 50% tra ente creditizio e parte ingiunta.
Ritenuta la decisione insoddisfacente, il censurante ha proposto appello – notificato a mezzo PEC il 2 maggio 2024 all’ente appellato – cui ha resistito la parte convenuta in senso formale.
2. Le questioni giuridiche.
L’intelaiatura della controversia si articola su quattro argomenti giuridici, da esaminare secondo un rigido ordine logico conseguenziale.
Sul crinale metodologico preliminare del rito, nel provvedimento conclusivo dello scrutinio di secondo grado ha assunto rilievo l’individuazione del regime processuale applicabile alle impugnazioni notificate sotto il vigore del D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022; l’ente, difatti, ha eccepito la nullità dell’atto di citazione d’impulso del gravame, portato a conoscenza legale di controparte a mezzo di posta elettronica certificata nel maggio 2024, per omessa indicazione degli avvertimenti formali contemplati dall’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c.[1] [1].
Nel medesimo solco ermeneutico, è risultata centrale nell’elaborazione esegetica la verifica dei requisiti di ammissibilità della citazione in giudizio con cui è stato azionato il mezzo devolutivo, sotto il profilo della necessaria prospettazione di una soluzione di parte in contrapposizione argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza del Tribunale, al fine di evitare lo sbarramento preliminare di inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.[2] [2].
Successivamente, ancora nei meandri della ritualità, il Collegio ha delibato se l’inquadramento della censura sulla nullità del piano di ammortamento alla francese costituisse una mutatio libelli – domanda nuova e, pertanto, inammissibile – o una specificazione di causa petendi già ritualmente dedotta nel libello introduttivo di citazione in opposizione nel primo grado[3] [3].
Infine, nel merito, in quanto unico argomento di contestazione dell’appellante, è stato effettuato un esame della compatibilità tra la formula dell’interesse composto, utilizzata per la strutturazione della rata costante, e il divieto di anatocismo ai sensi dell’art. 1283 c.c., sia per i piani di ammortamento con tasso fisso sia in quelli a indice variabile[4] [4].
3. Le argomentazioni della sentenza.
La Corte di Appello leccese ha disatteso le eccezioni preliminari in rito dell’istituto creditizio e ha rigettato nel merito l’istanza di rimedio rescindente dell’appellante in forza di un articolato iter motivazionale.
In primo luogo, sulle eccezioni rituali, il Consesso giudicante ha osservato che l’applicazione della Riforma Cartabia deve inerire la data di proposizione dell’impugnativa. Vale a dire che si applica qualora la notifica dell’impugnazione sia successiva al 28 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 149 del 2022.
Quanto al secondo profilo di ipotizzata inammissibilità, i giudici di Via Brenta hanno parimenti osservato che l’omissione degli avvertimenti previsti dall’art. 163 c.p.c. configura una nullità relativa della vocatio in ius, che – nel caso di specie – è da ritenersi sanata ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c. Sul punto, si legge in motivazione che il sodalizio creditizio, costituendosi tempestivamente e depositando comparsa di risposta, ha dimostrato piena contezza della res in iudicium deducta, con ciò realizzando il principio del raggiungimento dello scopo dell’attività processuale, in assenza di pregiudizio per il contraddittorio e per il diritto di difesa.
In limine quaestionis, per la dedotta inammissibilità in conseguenza della violazione dell’art. 342 c.p.c., i magistrati hanno richiamato l’insegnamento del Giudice della nomofilachia[5] [5].
Nel summenzionato precedente, il Supremo Consesso ha affermato che l’art. 342 c.p.c. non esige “formule sacramentali”. È sufficiente – e nel caso che ci occupa è stata considerata sussistente dal Collegio – una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica che confutino la decisione del primo giudice.
In ordine alla censura sulla nullità del piano di ammortamento alla francese, i giudici hanno evidenziato che non si trattava di una domanda nuova, essendo già presente nell’atto di citazione di opposizione originario. Pertanto, in sede di seconda censura non è stato necessario rimettere la causa al Tribunale per l’omessa pronuncia – non sussistendo, a rigore, una violazione dell’obbligatorietà del doppio grado di giudizio meritale – e si è deciso direttamente nel merito in virtù del principio di concentrazione delle tutele e di economia processuale.
In altri termini, il giudice delle seconde doglianze, esclusa l’ipotesi di un vizio comportante la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha trattenuto la questione decidendola direttamente nel merito in forza del pieno effetto devolutivo dell’impugnazione.
Da ultimo, la Corte ha aderito all’orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite[6] [6], escludendo che l’ammortamento alla francese avesse comportato un anatocismo occulto, in quanto l’interesse è stato calcolato unicamente sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti.
Questa ipotesi esegetica è rimasta valida – ad avviso dei magistrati leccesi – anche per il tasso convenuto nel piano standardizzato con indice variabile, purché questo sia ancorato a un parametro predeterminato[7] [7].
In tal caso, la variazione del saggio modifica solo la quantificazione delle poste di rendimento, senza mai intaccare l’esclusione dell’anatocismo[8] [8].
In chiusura, il decisum si è concluso con la conferma della sentenza di primo grado, la condanna dell’appellante ai costi della fase giudiziale (liquidate in € 3.600,00 oltre accessori e tariffa al 15%) e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02.
4. Brevi considerazioni.
Sul piano processuale, la pronuncia fa corretta applicazione dei princìpi di conservazione degli atti e di necessaria specificità dei motivi di impugnazione.
In primo luogo, il Collegio esegue letteralmente quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, ancorando l’utilizzazione della Riforma Cartabia al momento della notifica del gravame, garantendo così la certezza del rito nel susseguirsi delle diverse discipline nel tempo.
Nondimeno, appare condivisibile l’approccio “anti-formalistico” in tema di nullità della citazione. In effetti, avendo ritenuto sanata l’omissione degli avvertimenti, previsti dall’art. 163, co. 3, n. 7, c.p.c. e valorizzando il dato processuale oggettivo della tempestiva costituzione della banca, i giudici salentini hanno attuato il principio della sanatoria degli atti processuali per raggiungimento dello scopo. Ciò ha escluso che un vizio formale potesse inficiare il giudizio in assenza di un reale pregiudizio al diritto alla parità nel contraddittorio e al diritto di difesa.
La medesima sensibilità sembra governare anche lo scrutinio sull’ammissibilità del votum di riforma, richiamando il magistero della Cassazione la Corte territoriale ha escluso la necessità di formule sacramentali ex art. 342 c.p.c., superando così il filtro preliminare di cui all’art. 348-bis c.p.c. in virtù di una chiara contrapposizione critica.
Ulteriormente, dal Collegio discende coerentemente dalle argomentazioni profuse la qualificazione della censura sull’ammortamento quale mera specificazione della causa petendi nega in radice l’eccepita mutatio libelli.
Sui profili di merito, le conclusioni tratte dalla Corte leccese si pongono in linea di continuità con la tutela della stabilità dei contratti bancari conformi ai modelli standardizzati, poiché conferma una lettura coerente con gli orientamenti del Supremo Consesso.
Difatti, con questa pronuncia, è ribadito il principio che il meccanismo del piano di ammortamento alla francese non comporta, di per sé, alcuna forma di anatocismo occulto e quindi di capitalizzazione illecita degli interessi. Poiché questi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo di volta in volta decrescente, viene esclusa in radice la produzione di interessi su interessi vietata dall’art. 1283 c.c. Il precedente meritale in esame ha, inoltre, il pregio di chiarire che la linearità e liceità del meccanismo di calcolo rimane valida anche nei piani a indice variabile, nei quali la fluttuazione del tasso incide solo sulla quantificazione della rata.
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[1] Nella giurisprudenza di legittimità più recente, risulta conforme all’orientamento, seguito da Corte di Appello di Lecce, Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2025, n. 32358; parzialmente difforme è Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2025, n. 10289.
[2] Nella giurisprudenza di legittimità più recente – tra le altre – risulta conforme all’orientamento nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, seguito da Corte di Appello di Lecce, Cass. civ., sez. III, 22 luglio 2026, n. 23768; Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2026, n. 22985; Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2026, n. 21839; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2026, n. 21986.
[3] Nella giurisprudenza di legittimità più recente – tra le altre – nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è conforme all’orientamento del Collegio leccese, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2026, n. 21342.
[4] Da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, è stata confermata la liceità del piano di ammortamento alla francese a indice variabile in Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2026, n. 13330.
[5] Cass. civ., sez. Unite, 16 novembre 2017, n. 27199, con nota di M. Marchese, Giurisprudenza Italiana, 2018, n. 6, 1413; L. Bianchi, Rivista di Diritto Processuale, 2018, n. 3, 861.
[6] Cass. civ., sez. Unite, 29 maggio 2024, n. 15130, con nota di M. Sannino, Notariato, 2025, n. 2, 172; R. Natoli, Giurisprudenza Italiana, 2024, n. 12, 2571; M. Santucci, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 5, 1026; A. Stefani, I Contratti, 2024, n. 4, 343.
[7] Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382, massimata in Quotidiano Giuridico, 2025.
[8] La “generazione di interessi su interessi” è stata esclusa in: Massima redazionale, Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165, Diritto del Risparmio, in dirittodelrisparmio.it, 19 settembre 2025; Massima redazionale (segnalazione F. Pedonese), Nota a Trib. Lucca, 17 luglio 2025, n. 511, Diritto del Risparmio, in dirittodelrisparmio.it, 21 luglio 2025; G. Turato, Nota a Trib. Roma, sez. XVII, 26 agosto 2024, n. 13449, Diritto del Risparmio, in dirittodelrisparmio.it, 15 settembre 2024.
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