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di Andrea Sorgentone

Studio Legale Sorgentone

In data 12 marzo 2026 sono state depositate presso la Corte di Giustizia dall’Avvocato Generale, Laura Medina, le conclusioni nelle quali la stessa afferma che “è vero che la nullità di pieno diritto di un accordo vietato può essere fatta valere da chiunque e s’impone al Giudice… tuttavia gli effetti della nullità prevista dall’art. 101 TFUE su elementi dell’accordo che non sono incompatibili con l’art. 101 TFUE e su eventuali ordini o consegne effettuati in forza dell’accordo e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano non dipendono dal diritto dell’Unione[1].

Inoltre secondo l’Avvocato Generale “la responsabilità per le violazioni delle regole sulla concorrenza è personale” per cui “spetta solo all’impresa che viola le regole rispondere della violazione”. Ciononostante anche se “l’art. 101 TFUE non costituisca una base giuridica per dichiarare la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo, non significa che le parti di detto contratto non dispongano di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola”, in quanto “gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell’art. 101 TFUE può spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal Giudice nazionale a norma del diritto del suo paese”, per cui “nulla osta  a che il Giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti, menzionate nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte delle parti che menzionando gli articoli 1346 e 1418 del c.c. italiano”.

Quindi, sotto questo primo punto l’Avvocato Generale ritiene che un contratto di mutuo, leasing o di c/c non possa ritenersi nullo direttamente ex art 101 TFUE ma possa esserlo applicando la normativa nazionale in tema di nullità dei contratti per indeterminabilità dell’oggetto.

Riguardo la vincolabilità delle decisioni della Commissione Antitrust per i Giudici Europei l’Avvocato Generale afferma che “nel corso di un’azione per danni di diritto civile il Giudice nazionale è vincolato dall’accertamento compiuto dalla Commissione quanto al carattere vietato dell’accordo e alla qualificazione giuridica di esso”, nonché che “i Giudici nazionali sono parimenti vincolati dagli accertamenti della Commissione riguardo la condotta esaminata e la responsabilità o meno delle persone indagate”. Prosegue l’Avvocato Generale affermando che “una giurisdizione nazionale deve prendere in considerazione le constatazioni di fatto e di diritto effettuate in procedimenti dell’Unione quando sono rilevanti per le controversie nazionali, anche laddove queste ultime debbano essere decise al di fuori dello specifico quadro normativo del diritto dell’Unione”, per cui “l’accertamento compiuto dalla Commissione nelle decisioni EIRD quanto alla manipolazione dell’Euribor deve essere considerato come definitivamente dimostrato e occorre tenerne debito conto” nei limiti di quanto accertato dalla Commissione Antitrust.

La CGUE ha deciso il rinvio pregiudiziale con sentenza del 3/9/2026, confermando sostanzialmente le conclusioni dell’Avvocato Generale, che meritavano essere ricordate al fine di meglio interpretare la sentenza[2].

Mediante il rinvio la Corte di Appello di Cagliari ha chiesto di sapere se (20) “la prova delle manipolazioni del tasso Euribor debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza costituisca intesa vietata dall’art. 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il tasso Euribor manipolato”.

La CGUE ha affermato innanzitutto che la nullità ex art 101 TFUE (34) “… può essere invocata da tutti, deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice. Poiché detta nullità ha carattere assoluto, essa può incidere su tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo in questione” per cui l’accordo sanzionato dalla Commissione Antitrust tendente alla manipolazione dei tassi Euribor, al fine di conseguire utili nel mercato degli EIRD è nullo, così come sono nulli i suoi effetti.

L’effetto immediato dell’accordo avvenuto tra le banche sanzionate è la comunicazione ad EMMI del valore Euribor concordato illecitamente, per cui detta comunicazione è da intendersi nulla ex art 101 TFUE, cosi come è da intendersi nulla la determinazione finale Euribor quotata da EMMI in quanto calcolata tenendo conto di quotazioni nulle, ed essendo tale quotazione da annoverarsi sicuramente tra gli effetti voluti ed immediati dell’accordo manipolatorio, essendo la quotazione manipolata secondo il volere dei manipolanti il fine stesso dell’ accordo sanzionato.

Prosegue la Corte affermando (35) che la nullità dell’accordo antitrust vietato (e quindi l’accordo tendente ad inviare quotazioni Euribor concordate a EMMI, con lo scopo di manipolare i tassi Euribor per avere profitti nel mercato degli EIRD) “non si estende ai contratti adottati sulla base di un accordo ricadente sotto l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE”.

Quindi non sono nulli ex art 101 TFUE i contratti che abbiano avuto come presupposto l’accordo antitrust vietato e sanzionato dalla Commissione Antitrust.

Prosegue la CGUE affermando che (35) “Le conseguenze di tale nullità per tutti gli altri elementi di tale accordo o per altri obblighi che ne derivano non rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione”.

La Corte distingue tra elementi dell’accordo vietati dall’art. 101 TFUE, sicuramente nulli (e quindi a parere dello scrivente l’accordo per inviare a EMMI quotazioni Euribor concordate al fine di manipolare in una certa direzione la quotazione finale) ed “altri elementi dell’accordo” (eventualmente estranei ai fini di cui sopra e non vietati dall’art. 101 TFUE) o “obblighi” che ne derivino (distinti dagli “effetti” diretti delle attività vietate, e quindi a parere dello scrivente dall’effetto “principe” ossia la manipolazione in un verso o nell’altro della quotazione euribor finale).

Conclude quindi la Corte che (35) “Spetta ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto del loro Stato membro di appartenenza, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di talune clausole ai sensi dell’articolo 101 TFUE”.

La Corte quindi, se da un lato esclude che questi “altri accordi” o contratti “c.d. a valle” possano essere nulli direttamente ex art 101 TFUE, non esclude che possano essere dichiarati nulli applicando il diritto interno ai vari stati.

In questa parte la CGUE si riferisce non agli effetti “diretti” delle condotte vietate, e neanche agli “altri elementi dell’accordo che non siano vietati ex art 101 TFUE e agli obblighi che ne derivino”, ma delle conseguenze che da una accertata violazione dell’art. 101 TFUE possano derivarsi per i contratti in genere che possano ritenersi in qualche modo collegati con l’intesa stessa.

Si riferisce quindi ai cc.dd. “contratti a valle” dell’intesa, che non possono essere dichiarati nulli ex art 101 TFUE ne in base alla L. 287/1990 in quanto attuazione della stessa, ma che possono essere dichiarati nulli dai Giudici Nazionali applicando il diritto interno, e quindi come evidenziato anche dinanzi alla CGUE applicando gli artt. 1346-1418 cc, con prospettiva ritenuta valida anche dall’Avvocato Generale

La CGUE applicando i principi di cui sopra (che siano nulli solo gli accordi vietati e i loro effetti immediati) ritiene quindi che “…la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente”.

Una volta “delimitata” dalla CGUE la portata e la rilevanza della decisione della Commissione Antitrust, ed accertato che i c.d. “contratti a valle” possono essere dichiarati nulli applicando il solo diritto interno, la Corte si pone di delimitare la portata “probatoria” delle decisioni del 2013/2016.

(40) “È vero che, secondo una giurisprudenza costante, quando i giudici nazionali si pronunciano su accordi che sono oggetto di una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, essi non possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 52, nonché dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 56)”; (42) “pur risultando dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, quando un giudice nazionale è chiamato a statuire su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE che sono già oggetto o possono essere oggetto di una decisione della Commissione, esso deve astenersi dall’adottare o evitare di adottare decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione, quest’ultima decisione vincola però i giudici nazionali soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa”.

È fondamentale capire cosa intenda la CGUE per “natura, portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione”.

Non può essere messo in discussione che si sia trattato di un accordo al fine violare l’art 101 TFUE (“natura”); che abbia riguardato l’accordo per l’invio a EMMI di quotazioni Euribor concordate (portata sostanziale); che sia stato commesso dalle banche sanzionate (“personale”); che sia durato dal 29/9/2005 al 30/5/2008 (“temporale”); con possibili effetti in tutta la UE (“territoriale”).

La CGUE afferma però che la prova deve ritenersi limitata alle condotte manipolatorie (e quindi agli accordi tendenti l’invio di quotazioni concordate a EMMI) non potendosi ritenere che vi siano stati (44) “…effetti precisi sul livello del tasso summenzionato”.

Quindi, chi voglia adire i Giudici degli Stati per ottenere la nullità di un contratto “c.d. a valle” dell’intesa vietata, applicando gli artt. 1346 – 1418 c.c. sul presupposto che l’intesa abbia alterato i tassi Euribor, deve fornire la prova della effettiva alterazione degli indici, che non puo’ dedursi solo dal fatto che le decisioni del 2013/2016 qualificano per “oggetto” le intese vietate.

Conclude la Corte affermando che (44) “dette decisioni riguardano il solo mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, distinto da quello in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale”.

Una lettura non attenta di questo ultimo passaggio potrebbe far pensare che le decisioni del 2013/2016 possano riguardare solo il “livello” dei tassi Euribor collegati al mercato dei derivati, ma non è cosi’ perché altrimenti la Corte non avrebbe specificato che i c.d. “contratti a valle” potrebbero essere nulli applicando il diritto interno.

Quel che vuole dire la Corte è che: 1) è necessario provare che i tassi Euribor siano stati alterati effettivamente; 2) che la nullità ex art 101 TFUE diretta dei contratti “a valle” è possibile solo se si tratti di derivati, ripetendo quanto affermato al punto (46 e 47) per i quali “l’esistenza di un’intesa vietata dall’art 101 TFUE… non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa”.

Come specificato anche nella risposta al rinvio disposto dalla Corte di Appello di Cagliari (47) “la accertata manipolazione- deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla validità di una clausola siffatta -ossia che fa riferimento al tasso Euribor- soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale delle infrazioni constatate nelle decisioni di cui sopra – del 2013/2016- cosi che qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per  attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non puo’ condurre all’invalidità di una clausola siffatta” come conseguenza diretta della violazione dell’art. 101 TFUE.

Come già spiegato, la manipolazione va “accertata” ossia va provata l’effettiva alterazione delle quotazioni Euribor finali, mentre dalla decisione il Giudice dello Stato dovrà tenere provato solo “natura, portata sostanziale, personale, temporale e sostanziale delle infrazioni contestate” eventualmente applicando il diritto interno, come affermato al punto (35), con via percorribile tutte le volta in cui “detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per  attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non puo’ condurre all’invalidità di una clausola siffatta”.

La Corte distingue, quindi, nettamente i contratti derivati stipulati dalle banche manipolanti, che con ogni probabilità possono essere ritenuti “a valle” dell’intesa sanzionata e quindi stipulati per darvi diretta attuazione, e altri contratti, non derivati, stipulati anche da altre banche, per i quali la nullità sarà possibile solo applicando il diritto interno, previa dimostrazione che vi sia stata una effettiva alterazione dei tassi Euribor dedotti in contratto.

Richiede infine che davanti al Giudice dello Stato, chiamato a decidere della nullità di un contratto applicando il diritto interno, sia provata l’effettiva alterazione dei tassi Euribor.

Non si può interpretare il passaggio “mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto” nel senso che la prova della manipolazione dei tasi Euribor riguarda solamente il mercato dei derivati, perché:

1) tale motivazione sarebbe altrimenti stata assorbente, essendo il contratto oggetto del giudizio di rinvio un mutuo;

2) la Corte non avrebbe distinto tra nullità diretta ex art 101 TFUE, prevista per i soli derivati stipulati dalle banche sanzionate dalla Commissione Antitrust, e nullità degli altri accordi, diversi dai derivati e conclusioni anche da altri soggetti, per il quali la nullità doveva essere valutata applicando il diritto interno.

Passaggio fondamentale della sentenza della CGUE è quello che richiede, in una qualsiasi causa (sia per un derivato che per un mutuo, nei confronti di una banca manipolante o meno) la dimostrazione del fatto che vi sia stata una effettiva alterazione dei tassi Euribor, che non puo’ ritenersi provata solo perché la manipolazione è stata qualificata “per oggetto”.

Una volta raggiunta la prova della manipolazione, richiesta anche da Cass. n. 12007/2024, bisogna vedere, secondo la CGUE, quali conseguenze ci siano per il leasing per cui è causa, applicando il diritto interno.

Ci sono 3 strade percorribili:

  • ritenere in aderenza a quanto deciso dalla CGUE che le quotazioni Euribor ufficiali quotate dal 29/9/2005 al 30/5/2008 siano nulle in quanto quotate in violazione dell’art. 101 TFUE, e per tale ragione ritenere il contratto di mutuo o leasing stipulato anche da banca non manipolante parzialmente nullo ex artt 1346 – 1418 cc per sopravvenuta impossibilità di calcolare il tasso di interesse in ragione del venire meno per nullità del tasso Euribor esterno preso a riferimento;
  • oppure aderire a Cass. 12007/2024, per la quale l’effettiva alterazione dell’indice esterno euribor lo rende inidoneo ad essere espressione della volontà delle parti, che volevano riferirsi ad un indice calcolato correttamente, con conseguente nullità della clausola del contratto. In particolare per Cass. 12007/2024 “nelle ipotesi in esame, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l’oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l’oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi operativi concreti il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel regolamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, laddove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto. In tal caso, si porrà il problema della eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore, sulla base dei principi generali dell’ordinamento; in mancanza di tale possibilità, la clausola contrattuale dovrà ritenersi non più efficace, a causa della sua parziale nullità sopravvenuta, per l’impossibilità di determinazione del relativo oggetto”.
  • oppure ritenere che le parti si siano rivolte ad EMMI quale arbitratore ex art 1349 cc per la determinazione di un elemento del contratto, ed in particolare della componente variabile da sommare allo spread per il calcolo del tasso di interesse. Essendo provato che il parametro esterno Euribor è erroneo o iniquo, in ragione della provata manipolazione ed alterazione, deve applicarsi un valore ad equità, che potrebbe essere quello ottenuto unendo con una riga i valori Euribor al 28/9/2005 ed al 31/5/2008 in quanto non manipolati. In particolare per l’art. 1349 cc: “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.

Riguardo le prime due soluzioni si tratta di una situazione del tutto similare a quella che si ebbe successivamente al 31/12/2004, quando non fu più quotato il “Prime- Rate ABI”, della quale si è già occupata la S.C. (cfr. Sentenza n. 11908/2020), la quale ha affermato che: “quando il parametro contrattualmente pattuito per la determinazione del tasso base viene meno per cause sopravvenute, come nel caso della cessata rilevazione del prime rate da parte dell’ABI dal 31 dicembre 2004, si verifica un’indeterminatezza sopravvenuta della clausola che ne comporta la nullità per violazione del requisito di forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 1284 c.c., comma 3, sotto il profilo della determinabilità del tasso di interessi convenuto. In tale ipotesi, il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti individuando autonomamente un diverso parametro di riferimento equivalente, ma deve applicare il tasso legale previsto dall’art. 1284 c.c., comma 2, quale criterio suppletivo. Trattandosi di obbligazione periodica e di durata, i mutamenti della situazione di diritto o di fatto incidenti sui patti contrattuali che determinano la misura degli interessi, qualora cagionino l’indeterminatezza dell’oggetto e non intervenga un nuovo accordo tra le parti, comportano la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale”. La terza soluzione invece comporta la sostituzione del solo indice Euribor da parte del Giudice secondo equità.

Quale strada seguirà la giurisprudenza sarà dato sapere solo quando verrà investita della questione la Suprema Corte, la quale è stata chiamata dinanzi alle Sezioni Unite a decidere solamente se sia fondata o meno la nullità “diretta” dei contratti a valle ex art 101 TFUE, che la CGUE ha escluso in radice.

 

 

 

 

 

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[1] V. A. Sorgentone – Manipolazione EURIBOR: le conclusioni dell’Avvocato Generale (in attesa della CGUE) – Diritto del Risparmio.

[2] V. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui mutui indicizzati all’EURIBOR – Diritto del Risparmio.

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