Come è ben noto la Corte di Giustizia sta decidendo se la manipolazione dei tassi Euribor, accertata dalla Commissione Antitrust nel caso AT 39914 con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016, possa avere ripercussioni non solo nel mercato dei derivati, ma anche in tutti mercati e contratti (mutui, leasing e c/c) nei quali le parti abbiano deciso di indicizzare il tasso di interesse con quello Euribor. Proprio ieri nel procedimento pendente presso la CGUE sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato Generale Laura Medina, e quindi si è in attesa ormai solamente della pubblicazione della sentenza, che sarà pubblicata a metà giugno 2026.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale sono molto interessanti, in quanto in esse si afferma che “è vero che la nullità di pieno diritto di un accordo vietato può essere fatta valere da chiunque e s’impone al Giudice… tuttavia gli effetti della nullità prevista dall’art. 101 TFUE su elementi dell’accordo che non sono incompatibili con l’art. 101 TFUE e su eventuali ordini o consegne effettuai in forza dell’accordo e sulle obbligazioni di pagamento che ne derivano non dipendono dal diritto dell’Unione”. Inoltre secondo l’Avvocato Generale “la responsabilità per le violazioni delle regole sulla concorrenza è personale” per cui “spetta solo all’impresa che viola le regole rispondere della violazione”. Ma ciononostante anche se “l’art. 101 TFUE non costituisca una base giuridica per dichiarare la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo, non significa che le parti di detto contratto non dispongano di altri rimedi giuridici per far valere la nullità di tale clausola”, in quanto “gli effetti che un accordo vietato ai sensi dell’art. 101 TFUE puo’ spiegare per i rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi devono essere determinati dal Giudice nazionale a norma del diritto del suo paese”, per cui “nulla osta a che il Giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti, menzionate nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte delle parti che menzionando gli articoli 1346 e 1418 del c.c. italiano”.
Quindi sotto questo primo punto l’Avvocato Generale ritiene che: 1) i contraenti di un qualunque contratto indicizzato con i tassi Euribor abbiano legittimazione di lamentarsi della manipolazione dei tassi Euribor; 2) che un contratto di mutuo, leasing o di c/c non possa ritenersi nulla ex art 101 TFUE ma possa esserlo applicando la normativa nazionale in tema di nullità dei contratti per indeterminabilità dell’oggetto, domanda che nella causa oggetto del rinvio pregiudiziale è stata proposta in via alternativa a quella ex art 101 TFUE; 3) che la nullità diretta ex art 101 TFUE è applicabile a tutti i contratti derivati stipulati dal 29/9/2005 al 30/5/2008 nei quali siano parte una delle banche manipolanti, il che non è poco essendo nel mercato degli EIRD, che vale circa 9 volte il PIL mondiale, tra le maggiori.
Riguardo la vincolabilità delle decisioni della Commissione Antitrust per i Giudici Europei l’Avvocato Generale afferma che “nel corso di un’azione per danni di diritto civile il Giudice nazionale è vincolato dall’accertamento compiuto dalla Commissione quanto al carattere vietato dell’accordo e alla qualificazione giuridica di esso”, nonché che “i Giudici nazinali sono parimenti vincolati dagli accertamenti della Commissione riguardo la condotta esaminata e la responsabilità o meno delle persone indagate”. Prosegue l’Avvocato Generale affermando che “una giurisdizione nazionale deve prendere in considerazione le constatazioni di fatto e di diritto effettuate in procedimenti dell’Unione quando sono rilevanti per le controversie nazionali, anche laddove queste ultime debbano essere decise al di fuori dello specifico quadro normativo del diritto dell’Unione”, per cui “l’accertamento compiuto dalla Commissione nelle decisioni EIRD quanto alla manipolazione dell’Euribor deve essere considerato come definitivamente dimostrato e occorre tenerne debito conto” nei limiti di quanto accertato dalla Commissione Antitrust. Quindi è provata e dimostrata la manipolazione dei tassi, la loro alterazione, anche perché la manipolazione è stata qualificata “per oggetto” ma non è possibile stabilire se sia avvenuta al rialzo o al ribasso.
Se anche la CGUE dovesse sposare le tesi dell’Avvocato Generale, le conseguenze sarebbero imponenti, in quanto 1) sarebbero nulli tutti i derivati stipulati dalle banche manipolatrici nel periodo 29/9/2005 – 30/5/2008; 2) la prova della manipolazione è da ritenersi definitiva in ogni causa intentata anche per contratti diversi dai derivati; 3) vi è legittimazione attiva di ogni contraente che abbia indicizzato il proprio contratto con i tassi Euribor per rilevare che siano stati manipolati; 4) se sono stati manipolati è possibile affermare che i tassi Euribor in se, in quanto oggetto dell’intesa vietata, siano nulli ex art 101 TFUE (e non direttamente i contratti di mutuo) e quindi questi ultimi sarebbero nulli ex artt 1346 e 1418 c.c.; 5) in ultima analisi, se si prospetta che EMMI (chi quota i tassi Euribor) sia un “arbitratore” ex art 1349 c.c., ossia che le parti gli abbiano demandato la determinazione di un aspetto del contratto, se si dimostra che questa determinazione è iniqua o erronea, la quantificazione di detto dato esterno è demandata al Giudice, che potrebbe operare equitativamente, ad esempio unendo con una linea il tasso del 29/9/2005 con quello del 30/5/2008. Insomma, lo scrivente, che ha pianificato questo contenzioso nei minimi particolari teorizzando quanto sopra oltre 10 anni fa, la “partita” è tutt’altro che finita, e potrebbe riservare grandi sorprese per gli utenti bancari.
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