Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 luglio 2026, n. 24102.
La Suprema Corte con ordinanza n. 24102 del 27 luglio 2026 si sofferma, da un lato, sulla prova della titolarità del credito in caso di cessione di contratti di leasing e, dall’altro, sulla rilevabilità d’ufficio della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 laddove contenenti clausole riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, suscettibile di applicazione pure a contratti stipulati negli anni successivi (nel caso di specie, trattasi di fideiussione del 2006).
Sotto il primo profilo, la pronuncia — richiamando consolidato orientamento — specifica che “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, ma con ragionamento applicato anche alla materia del leasing (v. Cass., sez. III, 30 dicembre 2025 n. 34906, non massimata), è sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, qualora sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., sez. I, 14 maggio 2024 n. 13289; Cass., sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4277; Cass., sez. III, 13 giugno 2019 n. 15884; Cass., sez. I, 29 dicembre 2017 n. 31188; Cass., sez. I, 28 febbraio 2017 n. 5167)[…] È stato, inoltre, rilevato – dovendo tenere distinta la prova dell’avvenuta cessione in blocco, quale vicenda traslativa del diritto di credito, dalla prova del fatto che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, nonché dalla prova dell’efficacia della cessione tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. 17944/2023, cit.; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2025 n. 2511).
La Corte, pertanto, evidenzia che non è stato in alcun modo: “accertato dal giudice d’appello se sia stata fornita un’adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l’avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti. Non risulta, altresì, che sia stata fornita prova dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti, poiché l’individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti di per sé, peraltro non esplicitata, non è sufficiente a fornire la prova né della sussistenza del contratto di cessione, né dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti”.
L’ordinanza appare rilevante anche sotto ulteriore profilo.
La Corte d’appello rigettava l’eccezione di nullità integrale delle fideiussioni, sollevata dagli appellanti per non avere gli stessi provato che la nullità parziale delle clausole riproduttive del modello ABI si sarebbe estesa all’intero contratto ed in ogni caso evidenziava che la nullità parziale delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. non avrebbe influito sull’esito della lite, in quanto l’eccezione sarebbe stata sollevata per la prima volta solo nel giudizio di appello e non nell’atto di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte richiama la pronuncia emessa dalle Sezioni Unite n. 41994/2021: ”in ordine alle ricadute a valle di una intesa restrittiva della concorrenza ha optato per un rimedio di natura reale (parzialmente conservativo) del contratto e non risarcitorio, per aver aperto la porta alla nullità parziale del contratto che ha recepito l’intesa restrittiva, la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema della «riespansione» del diritto di difesa della parte appellante, proprio in virtù del sopravvenuto («nelle more del giudizio») fatto che «la Corte di Cassazione ha affermato un’interpretazione del diritto sostanziale tale da rendere fondata detta eccezione”.
In ogni caso, viene evidenziato che “la nullità non soggiace alle decadenze dell’art. 645 o 166 c.p.c., poiché, in base ai principi fissati dalle Sezioni Unite “gemelle” sulle nullità con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, le eccezioni di nullità negoziale (compresa quella parziale delle clausole conformi al modello ABI sanzionato) sono eccezioni in senso lato e non in senso stretto, come invece affermato erroneamente dalla Corte felsinea. Esse possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d’ufficio dal giudice d’appello, senza incorrere in alcuna preclusione o decadenza legate al primo grado. Sussiste il solo limite dell’acquisizione ex actis, per cui l’unico presupposto per l’ammissibilità dell’eccezione in appello è che il fatto costitutivo (ovvero la presenza nel contratto di fideiussione delle clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI) risultasse già acquisito agli atti del primo grado. Se il fatto, allora, già si rinveniva negli atti del primo grado, in ragione dell’obbligo di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., la Corte d’appello — dinanzi alla sollecitazione della parte o di propria iniziativa a seguito dell’intervento di Sez. Un. 41994/2021 — aveva l’obbligo di rilevare la nullità parziale e di sottoporla al contraddittorio delle parti, concedendo i termini per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.
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