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Nota a Trib. Benevento, Sez. II, 30 giugno 2026, n. 1021.

di Caterina Vincenti

Studio Legale Vincenti

La controversia de quo prende le mosse da una domanda monitoria proposta da una delle parti nei confronti dell’altra al fine di ottenere l’accertamento dell’inadempimento relativo a un finanziamento come indicato da apposita documentazione.

Conclusosi il procedimento monitorio, a seguito della proposizione dell’atto di citazione veniva chiesta la revoca del decreto ingiuntivo. Gli opponenti contestavano, in via preliminare, la titolarità del credito in capo alla parte nonché l’idoneità della documentazione prodotta a provare la cessione dello specifico credito azionato.

Contestavano, inoltre, l’esistenza e la validità del rapporto di finanziamento, disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul documento prodotto come contratto, deducevano la mancata prova dell’erogazione della somma, la violazione della disciplina sul credito ai consumatori, l’illegittimità degli interessi e, in particolare, del tasso moratorio, nonché l’indeterminatezza delle condizioni economiche e del piano di ammortamento.

Si costituiva la controparte chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Giudice del Tribunale di Benevento ha dato atto, in via preliminare, dell’assunto secondo cui la titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione; essa deve essere allegata e provata dalla parte che agisce, salvo che sia riconosciuta dalla controparte o risulti da difese incompatibili con la relativa contestazione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tale principio opera con particolare nettezza, poiché l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, resta attore in senso sostanziale e conserva l’onere di provare l’esistenza, la titolarità e l’ammontare del credito.

Con riferimento all’art. 57 Testo Unico Bancario (di seguito TUB), in materia di cessione di crediti individuabili in blocco, occorre distinguere l’ipotesi in cui il debitore ceduto contesti soltanto l’inclusione del credito specifico nel blocco ceduto, senza mettere in discussione l’esistenza del contratto di cessione, dall’ipotesi in cui la contestazione investa anche l’esistenza, l’idoneità documentale o l’efficacia della vicenda traslativa rispetto al credito azionato. Nel primo caso, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, purché le indicazioni in esso contenute siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito controverso al compendio trasferito. Nel secondo caso, invece, la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non ha efficacia costitutiva e non costituisce, di per sé, prova legale dell’acquisto dello specifico credito, svolgendo essenzialmente funzione di pubblicità e di opponibilità ai debitori ceduti, in luogo degli adempimenti individuali di notificazione o accettazione di cui all’art. 1264 c.c.

Pertanto, quando la contestazione sia specifica e investa il titolo traslativo e l’inclusione del singolo rapporto, il cessionario deve fornire una prova documentale idonea a dimostrare il collegamento tra il credito dedotto in giudizio e l’operazione di cessione in blocco. Nel caso in esame, gli opponenti non hanno negato genericamente l’esistenza del credito ma hanno contestato in modo specifica la titolarità sostanziale della pretesa, con particolare riferimento alla prova del contratto di cessione, alla idoneità dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché al valore probatorio dei documenti unilateralmente formati dalla cessionaria. Pertanto, secondo il Giudice, nel caso di specie ne consegue che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e che la fattispecie ricade nell’ipotesi in cui il contratto di cessione e l’inclusione del credito nel compendio ceduto costituiscono essi stessi il fatto da provare.

La pronuncia del Tribunale di Benevento ha evidenziato che l’avviso relativo alla cessione pro soluto, pur contenendo criteri generali di inclusione ed esclusione del portafoglio ceduto, non riporta tuttavia né il numero del rapporto dedotto in giudizio né il riferimento interno attribuito alla cessionaria, né altri elementi che univocamente consentono di collegare senza incertezze il credito azionato all’operazione di cessione. La compatibilità astratta non equivale alla prova richiesta in giudizio; pertanto, in presenza della contestazione degli opponenti sarebbe stato necessario produrre un documento di raccordo idoneo a consentire la verifica del trasferimento del singolo credito (es. elenco crediti, allegato identificativo etc.).

Ne deriva che il materiale probatorio complessivamente prodotto dalla parte opposta e dall’intervenuta – cioè l’avviso in Gazzetta, le diffide – non consente di affermare con certezza che il credito in contestazione fosse incluso nel portafoglio ceduto. Il Giudice, quindi, aderendo a un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “la catena traslativa risulta, pertanto, non provata nel suo passaggio originario e decisivo e, in mancanza della titolarità sostanziale del credito in capo alla parte opposta/intervenuta, la domanda monitoria non può essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato”.

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