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Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 13 luglio 2026.

di Federico Pedonese

Avvocato

Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Firenze ha posto al nominato CTU i seguenti quesiti:

a) letti gli atti ed i documenti di causa, autorizzato ad acquisire ulteriore documentazione contabile su consenso delle parti, descriva l’ausiliario il regime finanziario contrattualmente convenuto nel mutuo per cui è causa, evidenziando e descrivendo tutte le condizioni contrattuali rilevanti con riguardo all’oggetto della lite.

b) Ricostruisca, sulla base delle condizioni risultanti dal contratto, il piano di ammortamento del mutuo oggetto di esame; accerti in particolare il regime di costruzione della rata del mutuo avuto riguardo al piano di ammortamento in atti e, in particolare, se sia previsto un regime finanziario composto, ovvero il conglobamento, nella singola rata, di una quota interessi e di una quota di capitale.

c) Accerti se dall’applicazione delle condizioni contrattuali e del regime finanziario convenuto, per come evincibile dal contratto, dal piano di ammortamento e dagli eventuali allegati, derivi un regime di capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c., nel qual caso rideterminerà l’eventuale residuo senza alcuna capitalizzazione; accerti se vi sia stata violazione dell’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 e, in particolare se, per effetto della produzione di interessi sugli interessi, il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale, nel qual caso provvederà quindi a ricalcolare l’interesse applicando il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali emessi nell’anno precedente alla conclusione dell’operazione o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione, ricostruendo, ove possibile, il credito della mutuataria per capitale e interessi.

d) Stabilisca inoltre, anche in ragione di quanto sopra accertato in punto di scostamento tra il tasso effettivo ed il tasso nominale, quale sia il TEG applicato al rapporto, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della pattuizione dell’interesse; qualora riscontri un TEG superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda ad eliminare gli interessi passivi dal conteggio finale, ricalcolando il credito della banca per la sola sorte capitale; accerti successivamente, in dipendenza di quanto precedentemente indagato, tenuto conto dei criteri di imputazione stabiliti dalla legge, ove non vi sia imputazione del debitore, se siano stati effettuati pagamenti del debitore imputabili a poste, per le ragioni anzidette, non dovute, indicandone l’ammontare; ridetermini, in ragione degli accertamenti espletati, il credito della banca e, in particolare, ove sia stata intimata la decadenza dal beneficio del termine, ridetermini l’esatto dare-avere tra le parti, previa eventuale compensazione impropria tra il credito residuo della mutuante ed il controcredito – per indebito oggettivo – del mutuatario”.

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