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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2026, n. 15900.

di Vincenzo Cancrini

Studio Legale Cancrini

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 15900 del 23 maggio 2026 detta i principi per la legittimità della prova della cessione in blocco di crediti tramite il solo Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La Corte, infatti, con la citata pronuncia enuncia innanzitutto i principi che regolano la cartolarizzazione dei crediti e, in particolare, la Cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB.

Si legge a pag. 3 della pronuncia: «In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes».

Continua la medesima Corte affermando che «giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale».

In particolare, secondo al Corte «l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto» che è «giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive», motivo per cui «la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità».

In aggiunta la medesima Corte, pur riconoscendo che in determinati casi la prova della cessione può essere validamente fornita mediante il deposito dell’Avviso di cessione pubblicato su G.U., ha chiaramente statuito che questa modalità non è sufficiente in caso di contestazione dell’esistenza della cessione.

Infatti, secondo la Corte «si è anche affermato che tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario».

Va posto l’accento su un altro passaggio della pronuncia in esame e, segnatamene, sull’aspetto secondo cui, ai sensi dell’art 111 cod. proc. civ., «se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Si noti, infatti, che il credito fatto valere dalla cessionaria era costituito da un Decreto Ingiuntivo in favore della Banca cedente.

Pertanto, era viepiù necessaria la prova della titolarità del credito da parte della cessionaria.

In tal senso, la Corte conclude ribadendo che «la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».

Continua la Cassazione criticando l’operato della Corte territoriale che non aveva «in alcun modo accertato (…), né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel “blocco” dei rapporti ceduti».

Anzi, secondo la Cassazione, «in violazione dei principi sopra richiamati, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2017 era stata data pubblicità, ai sensi dell’art. 58 TUB, alla cessione in blocco dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di Siena NPL 2018 s.r.l., affermando in modo apodittico che dall’esame di tale atto risultava ricompresa nella cessione la generalità dei crediti anteriori al 31 dicembre 2016, nonché le posizioni classificate a sofferenza alle date del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017».

Poiché la suddetta statuizione, tuttavia, non era «sorretta da un effettivo accertamento in fatto né da una puntuale verifica della riconducibilità del credito controverso all’ambito oggettivo della cessione, risolvendosi in una mera enunciazione assertiva», la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la decisione ad altro collegio.

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