In caso di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ha la sola funzione di esonerare la banca o l’intermediario dalla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti. Tale pubblicazione, tuttavia, non costituisce prova dell’esistenza della cessione stessa né, tantomeno, dell’inclusione di uno specifico credito all’interno dell’operazione di cessione, specialmente ove gli avvisi non contengano richiami ai numeri identificativi dei contratti.
La parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cartolarizzazione o cessione in blocco, ha il preciso onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, dimostrando l’effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione. Tale onere probatorio diventa stringente qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto (e a meno che quest’ultimo non abbia riconosciuto la cessione esplicitamente o implicitamente).
Ai fini della prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito azionato, non possono ritenersi sufficienti né idonei gli estratti degli elenchi dei crediti ceduti prodotti in giudizio qualora essi risultino privi di alcuna sottoscrizione che ne attesti la provenienza e manchino di elementi oggettivi che consentano di individuarli univocamente come allegati ai contratti traslativi (rendendo così indeterminabile l’oggetto della cessione per relationem). In assenza di idonea prova della legittimazione, la pretesa creditoria va respinta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.