Nota a Trib. Cagliari, 24 ottobre 2025, n. 1667.
Con la sentenza del 24.10.2025 n. 1667, emessa nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Cagliari traccia alcune linee interpretative per la prova della qualità di consumatore, per la natura vessatoria della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e per la qualifica di una garanzia, sottolineando come una garanzia ben può essere qualificata come fideiussione nonostante l’utilizzo in contratto dell’espressione “coobbligato”.
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Sulla prova della qualità di consumatore.
Nel suo iter motivazionale, prima di tutto, il Giudice cagliaritano si sofferma sui requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica, ricordando, in particolare, che, rispetto alla prova della qualità di consumatore deve trovare applicazione l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale[1], dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio)»[2].
Pertanto, tornando al caso di specie, avendo l’opponente “assunto la veste di garante, in qualità di coniuge, delle obbligazioni derivanti dal prestito personale ottenuto dal marito ha pacificamente assunto il ruolo di consumatore”. E tale conclusione, secondo il giudicante, è confermata “dalla stessa natura del prestito personale, finalizzato a soddisfare i bisogni personali della vita privata del mutuatario”.
Non solo ma, “in ordine alla qualità di consumatore in capo all’opponente, la controparte non ha fornito alcun elemento che possa deporre in senso contrario”.
Sulla valutazione delle clausole di garanzia.
Tanto chiarito e ferma, quindi, l’applicabilità delle norme del Codice del Consumo in favore dell’opponente, in punto di valutazione delle clausole di garanzia, il Giudice isolano ha condiviso l’impostazione seguita – in maniera pressoché costante – dalla Corte di Cassazione, a mente del quale «è vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente», allorquando «tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dall’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206)»[3].
Non solo, ma, se da un lato, «la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° co., c.p.c. è di per sé non esaustiva[4], per altro verso, per “precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è (…) necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005»[5].
E sebbene “in giurisprudenza (principalmente di merito)” sono “ravvisabili talune pronunce in senso contrario”, tuttavia, come ricorda il magistrato, “l’impostazione sopra esposta è stata ribadita in sede di legittimità” anche con la recentissima ordinanza n. 14687/2025.[6]. Con tale pronuncia la Suprema Corte, infatti, ha riaffermato che “l’onere di provare che la deroga all’art. 1957 c.c. abbia costituito oggetto di trattativa tra le parti, grava esclusivamente sul professionista”. Non solo, ma se è pur vero che la “derogabilità è rimessa alla disponibilità delle parti, tuttavia è il professionista a dover dare la prova dell’avvenuta trattativa tra le stesse”.
Sull’irrilevanza dell’utilizzo dell’espressione “coobbligato”
Calando i suddetti principi di diritto al caso sub judice, il giudice sardo rileva, “innanzitutto, che la veste assunta dall’opponente è chiaramente quella di fideiussore, a nulla rilevando la circostanza – evidenziata dall’opposta – che la stessa sia indicata nella prima pagina del contratto come “coobbligata”. A conferma di ciò, secondo il giudicante, “è sufficiente richiamare il contenuto dell’art. 12 del contratto, ove si precisa esplicitamente che “con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fidejussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto […] il fideiussore dispensa la banca dall’agire verso il cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c.”.
Del resto, “l’inserimento di una deroga all’1957 c.c. può trovare ragionevole spiegazione solo se la si ricollega a siffatto rapporto di garanzia”.
Sulla vessatorietà della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. e la prova in capo al professionista
Tanto chiarito, andando ad esaminare nel dettaglio la clausola in questione, l’organo giudicante osserva “che effettivamente la deroga deriva da una clausola vessatoria, vietata dall’art. 33, lett. T) del Codice, che prevede la presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno effetto di sancire a carico di consumatore decadenze, limitazioni a facoltà di eccepire eccezioni. Ciò in quanto la deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto all’art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del tempo in cui la banca poteva agire non solo verso l’obbligato principale, ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita: siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore. Invero la dispensa della Banca dall’onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall’art. 33 comma 2, lett. t) cit., non avendo più ragion d’essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13[7]”.
Il Giudice evidenzia, inoltre, come “oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l’aggravamento dell’eccezione di decadenza”.
In siffatto quadro, “il professionista avrebbe dovuto dimostrare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, quinto comma, Codice del Consumo”.
Ma così non è stato. Infatti, nel caso in esame, “la parte opposta si è limitata ad allegare la specifica approvazione per iscritto della clausola, elemento come detto insufficiente ai fini della prova della legittimità della clausola. Inoltre, non risulta né dedotto né provato il fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri (individualità, serietà, effettività[8]), quale fatto impeditivo della applicazione della disciplina consumerista”.
Sull’operatività del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e sulla necessità di un’istanza giudiziale
Nel caso di specie, dunque, è risultato “incontroverso in atti che la parte opposta non abbia fornito la prova, sulla stessa incombente ex art. 34 co. 5 del D. Lgs. n. 206/2005, della specifica trattativa individuale con il consumatore”, con conseguente “nullità ex art. 33, co. 2, lett. t) del D. Lgs n. 206/2005 della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. riportata sub art. 12 del contratto di prestito personale …”.
Da tale assunto “discende la conseguente operatività del termine semestrale previsto dalla disposizione codicistica per la proposizione dell’istanza da parte del creditore, la quale – secondo l’orientamento sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte – deve necessariamente essere “giudiziale”, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e motivi di legge, l’accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore[9], indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato[10]”.
Ebbene, nella fattispecie sub judice, “dalla documentazione in atti” è emerso che, “a fronte della chiusura del rapporto di finanziamento in data 24 maggio 2016 (…), l’azione giudiziaria da parte della società è stata promossa con ricorso per decreto ingiuntivo in data 11 dicembre 2020, ovvero ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.”.
Pertanto, “l’obbligazione del fideiussore” non può che ritenersi “ormai estinta”,
Ergo, il Tribunale ha accolto l’opposizione e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha altresì dichiarato “che l’opponente non è debitrice nei confronti della controparte in relazione al titolo azionato in sede monitoria”.
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[1] Cfr. CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15.
[2] Cfr. SS.UU. n. 5868/2023.
[3] Si veda Cass. n. 27558/2023 che richiama Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., n. 24262 del 26/9/2008. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890.
[4] Si vedano Cass. n. 8167 del 3/4/2013; Cass, n. 6802. del 20/3/2010; Cass., n. 24262 del 26/9/2008.
[5] Cfr. Cass. n. 32935/2023 che richiama: Cass., n. 25914 del 15/10/2019; Cass., n. 14288 del 8/7/2015; Cass., n. 6802 del 20/3/2010; Cass., n. 24262 del 26/9/2008.
[6] Si veda Cass., Civ., Sez. III, ordinanza n. 14687/2025.
[7] Cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33.
[8] Cfr. Cass., n. 24262 del 26/09/2008.
[9] Cfr. Cass., sez. 1, n. 2898 del 22/07/1976.
[10] Cfr.: Cass., sez. 2, n. 1724 del 29/01/2016; Cass., sez. 3, n. 7502 del 20/04/2004; Cass., sez. 3, n. 6823 del 18/05/2001; Cass. n. 25197/2023; più di recente, Cass., 20648/2024 e Cass., 8733/2025.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.