4 min read

Nota a ACF, 11 settembre 2025, n. 8166.

Massima redazionale

Nella specie, la controversia si incentra su un’intensa operatività di compravendita in azioni, posta in essere dalla ricorrente tramite la piattaforma di “Trading On Line” dell’Intermediario resistente.

Ciò premesso, risulta anzitutto non suscettibile di accoglimento la domanda di risoluzione, per la quale può richiamarsi quanto questo Collegio ha avuto modo di rilevare in analoghe fattispecie, nel senso di ritenere che, in presenza di contestate violazioni di obblighi di condotta posti in capo agli intermediari dalla legge o dal contratto-quadro relativamente alla fase genetica degli investimenti, non ricorrono i presupposti per accertare, neppure in via incidentale, la risoluzione delle operazioni di investimento; ciò in quanto gli inadempimenti dell’intermediario agli obblighi di informazione, sebbene condizionino le scelte di investimento dei clienti, tuttavia, si collocano “in un momento antecedente alla singola operazione di acquisto e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che l’inadempimento che vi 7 da causa inerisca direttamente al rapporto contrattale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in una certo senso presupposto[1].

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria, il Collegio osserva, sotto un profilo di carattere generale, che la prestazione di un servizio esecutivo e la modalità online non determinano in sé alcuna attenuazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti gli intermediari nella fase genetica di un investimento[2]. Similmente, il fatto che il cliente impartisca gli ordini via internet non esonera l’intermediario dal rispetto dell’obbligo di fornire all’investitore le informazioni previste dalla normativa di settore[3].

Ciò posto, nel caso di specie, le difese nel complesso prodotte dall’Intermediario resistente non possono dirsi idonee a comprovare il puntuale ed esaustivo adempimento di tali obblighi riferiti alla fase genetica, non potendosi dirsi funzionali allo scopo le schede prodotto versate in atti, mancando la necessaria prova che esse siano state al tempo effettivamente messe a disposizione della cliente.

Quanto all’informativa successiva, invece, non vi sono elementi per ritenere censurabile l’operato, al tempo, di parte resistente, stante il costante orientamento arbitrale, secondo cui non può ritenersi gravante in capo agli intermediari un obbligo di monitoraggio continuo dell’andamento degli strumenti finanziari della clientela, che può semmai derivare da particolari caratteristiche del prodotto ovvero discendere dalla tipologia di servizio prestato (come nella gestione di portafogli e nella consulenza), così come pattiziamente regolato tra le parti[4]; circostanza, però, non rinvenibile nel caso in esame.

In punto di valutazione di appropriatezza le difese di parte resistente non possono dirsi prive, viceversa, di profili di censurabilità, dato che esse si incentrano principalmente sull’assunto che si sia trattato di operazioni eseguite in regime di “execution only, senza tuttavia fornire evidenza di aver puntualmente osservato le condizioni all’uopo specificatamente previste dal quadro regolamentare, che non si esauriscono nella circostanza che siano prestati servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari non complessi, essendo, altresì, necessario che il cliente sia, di volta in volta, chiaramente informato che, nel prestare il servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e, pertanto, che l’investitore non beneficerà della protezione offerta dalle relative disposizioni. Ebbene, della formulazione di un tale warning preventivo nel caso in questione non v’è prova.

In punto di eziologia tra il danno lamentato dalla ricorrente e l’operato di parte resistente, dalla documentazione attestante la movimentazione del dossier titoli della cliente emerge una spiccata e frequente propensione ad operare pressoché esclusivamente su titoli azionari, il che non può che essere attestativo di una significativa esperienza e conoscenza in materia finanziaria e, dunque, spiccatamente azionaria. Né, tantomeno, può essere sottaciuto che la stessa abbia reiterato l’operatività sui titoli di che trattasi, sia in acquisto che in vendita, in un contesto informativo e temporale in cui le vicende che hanno via interessato l’Emittente sono state al centro dell’informazione finanziaria pubblicamente disponibile, non foss’altro perché interessanti un titolo quotati su mercato regolamento, dunque sottoposto agli obblighi di transparency specificatamente previsti dalla normativa di riferimento.

A ciò aggiungasi che si è trattato di operatività da ritenersi, in base alle evidenze in atti, del tutto coerente con il profilo dell’investitrice, dunque appropriata al suo livello di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria. Né, infine, è priva di significatività la circostanza che la cliente abbia operato reiteratamente sia in acquisto che in vendita – in maniera del tutto autonoma e per un apprezzabile lasso temporale – sulle azioni, evidentemente perseguendo una propria consapevole strategia operativa d’intonazione speculativa, dei cui pregiudizievoli effetti, allora, non può essere chiamato a rispondere l’Intermediario resistente, ancorché il suo operato, per i motivi sopra illustrati, faccia emergere profili di censurabilità.

 

 

 

 

 

___________________________________________________

[1] Cfr. ACF, 1° luglio 2024, n. 7457.

[2] V. ex multis ACF, 6 giugno 2023, n. 6588 del 6 giugno 2023.

[3] V. ex multis ACF, 7 giugno 2021, n. 3832.

[4] V. ex multis ACF, 9 aprile 2025, n. 7947.

Seguici sui social: