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Nota a Trib. Roma, Sez. XIV, 30 maggio 2025, n. 492

di Francesca Romana Capezzuto

Studio Legale Capezzuto

Con la sentenza n. 492 del 30 maggio 2025, la Sezione XIV del Tribunale di Roma ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai due coniugi ex art. 67 CCII, respingendo le contestazioni sollevate dal creditore cessionario del quinto della pensione.

La decisione si segnala per la chiarezza con cui affronta il tema della colpa grave del debitore, ribadendo che – a seguito della riforma introdotta dall’art. 69 CCII – l’accesso al piano del consumatore non può più essere subordinato alla dimostrazione di una perfetta proporzione originaria tra debiti e capacità reddituali. Il Tribunale ha evidenziato che anche il consumatore che abbia contratto obbligazioni, consolidando un finanziamento in regolare ammortamento, in condizioni di difficoltà, magari sotto pressioni esterne o in situazioni non pienamente razionali ma comunque giustificate, non perde automaticamente il diritto alla ristrutturazione. La verifica della meritevolezza deve infatti avvenire alla luce del criterio della minima diligenza, con esclusione dei soli casi di colpa grave.

Di particolare rilievo, inoltre, è il passaggio in cui il Giudice richiama l’art. 124-bis TUB, sottolineando come incomba sul finanziatore l’obbligo di valutare adeguatamente il merito creditizio del consumatore. In tale prospettiva, non è consentito addossare al debitore la responsabilità di eventuali dichiarazioni inserite in moduli standard predisposti unilateralmente dall’ente finanziatore, il quale dispone degli strumenti per verificare l’effettiva sostenibilità dell’operazione.

Quanto al profilo della convenienza, il Tribunale ha valorizzato l’analisi del gestore della crisi, rilevando che il piano garantisce ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto a quello ricavabile da un’ipotetica liquidazione, e al contempo preserva le esigenze abitative e di sostentamento del nucleo familiare, in coerenza con l’art. 68, comma 3, CCII e con i principi costituzionali di tutela della dignità personale.

La pronuncia, in definitiva, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di una giurisprudenza che, in linea con le indicazioni della Corte costituzionale e con l’impianto del Codice della crisi, consolida l’idea di un diritto al risparmio e di una effettiva possibilità di ripartenza per il debitore sovraindebitato, senza però deresponsabilizzare gli intermediari finanziari.

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