Nota a Trib. Palermo, Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 354.
1. Il fatto.
Il Tribunale di Palermo il 24.01.2025 ha emesso la sentenza n.354 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari -con azione riconvenzionale da parte della Banca convenuta- in cui veniva eccepita la nullità delle fideiussioni rese e contestata l’illegittima applicazione del parametro EURIBOR nella indicizzazione del tasso di interessi, in quanto si assumeva che non fosse determinato e/o determinabile e nullo ai sensi della legge n. 287/90. Pertanto, veniva richiesto il ricalcolo del saldo dei rapporti succitati ex art. 117 TUB e il risarcimento dei danni.
2. Va provata la nullità dell’intesa anticoncorrenziale ai fini della nullità delle fideiussioni post maggio 2005.
Il Tribunale di Palermo con la sentenza in esame, ha statuito che il provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2 maggio 2005 -che sanzionava alcune clausole del modello ABI per violazione della normativa sulla concorrenza- non può essere esteso a periodi successivi al maggio 2005, per il quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza.
Viene inoltre precisato che resta comunque fermo in capo all’attore, l’onere di provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale e cioè che una significativa rappresentanza numerica di istituti di credito, all’interno dello stesso mercato, possa aver coordinato la propria azione per sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione.
Puntualizza, infine il Magistrato, chiosando che “nessun indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le stesse tre clausole già sanzionate dalla Banca d’Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma la nullità deriva unicamente dalla violazione dell’art. 2 L. n. 297/1990”.
3. E’ valido il contratto di mutuo con pattuizione del tasso con rinvio all’EURIBOR.
La sentenza ha precisato che è valido il contratto di mutuo in cui viene pattuito il tasso corrispettivo con espresso rinvio ad un parametro oggettivo e determinato.
Fa di più l’attento Magistrato palermitano precisando con chiarezza che il tasso Euribor resta idoneo e valido, dal momento che esso è individuato tramite la pura media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei; che esso è noto giacché viene pubblicato cotidie; che è determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.
La sentenza specifica, inoltre, richiamando costante giurisprudenza, che la misura degli interessi può essere pattuita anche per relationem, sempre che il rinvio si riferisca ad un parametro certo e determinato.
Il Magistrato richiamando infine la Suprema Corte, così completa e chiosa “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (Cass. n. 3968/2014).
4. Non è nullo l’indice EURIBOR per presunto contrasto con la normativa antitrust ex 287/1990.
Il Tribunale palermitano ha respinto l’eccezione mossa dalla società attrice di nullità dell’indice Euribor per presunto contrasto con la normativa antitrust ex lege n. 287/1990.
La sentenza, infatti ha puntualizzato che l’Euribor è un tasso interbancario di riferimento diffuso ogni giorno e dalla EBF (Federazione Bancaria Europea), quale media ponderata dei tassi di interesse a cui le Banche deputate alla comunicazione, cedono i depositi in prestito a breve termine.
Precisa, inoltre, la sentenza che la comunicazione quotidiana di detti valori non è qualificabile come un accordo di cartello e che quindi il parametro Euribor va considerato “pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento, tale da soddisfare anche il parametro della determinabilità”.
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