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Studio Mascellaro Fanelli

Sommario: 1. Il fatto. – 2. Il creditore è tenuto a provare il proprio valido diritto di credito; il debitore, il fatto estintivo del credito. – 3. La costituzione in mora del debitore interrompe i termini di prescrizione del credito.

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  1. Il fatto.

Il Tribunale di Trapani il 14.10.2024 ha emesso la sentenza n.664 resa ex art.281-sexies c.p.c., in un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un mutuo chirografario, opposto per carenza di prova scritta, per mancata produzione della intera serie degli estratti conto, per mancata prova dell’avvenuta comunicazione dell’esercizio dello ius variandi, per presunta prescrizione del diritto di credito per decorso termine decennale tra la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario ed il ricorso per l’emissione del d.i., per presunta applicazione di tassi oltre soglia.

  1. Il creditore è tenuto a provare il proprio valido diritto di credito; il debitore, il fatto estintivo del credito.

Il Tribunale trapanese, ha chiarito che il creditore che agisce per vedere soddisfatto il proprio credito, è gravato del solo onere di provare l’esistenza della causa causans del proprio credito. La sentenza ha ritenuto soddisfatta tale condizione mediante la produzione a) del contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore, completo di tutte le condizioni contrattuali; b) dei contratti di cessione del credito, di scissione e di cessione del ramo d’azienda che pongono la titolarità del credito per cui è causa in capo al creditore opposto; c) la certificazione ex art. 50 T.U.B.; d) gli atti di costituzione in mora. È invece esclusivo onere del debitore opponente provare il fatto estintivo dell’altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533).

  1. La costituzione in mora del debitore interrompe i termini di prescrizione del credito.

La sentenza ha affrontato l’eccezione del debitore di prescrizione del diritto di credito per decorso termine decennale tra la sottoscrizione del contratto di mutuo chirografario ed il ricorso per l’emissione del d.i.

Il Tribunale siciliano ha ritenuto non prescritto il credito, essendo stato provato l’invio da parte del debitore ingiunto, della costituzione in mora dello stesso a mezzo raccomandata a/r.

È stato inoltre rigettata l’eccezione del debitore opponente, della mancata sottoscrizione da parte dello stesso e della relativa raccomandata, non essendo stato contestata la correttezza e l’indirizzo a cui le missive sono state inviate. La sentenza chiosa per una conseguente presunzione di conoscenza da parte del debitore destinatario.

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