La Banca-creditrice, che agisce, è tenuta solo a provare l’esistenza di una valida pretesa creditoria. Grava sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo del credito (e la costituzione in mora interrompe i termini di prescrizione del credito).
di Silvana Mascellaro Studio Mascellaro Fanelli Sommario: 1. Il fatto. – 2. Il creditore è tenuto a provare il proprio valido diritto di credito; il debitore, il fatto estintivo del credito. – 3. La costituzione in mora del debitore interrompe i termini di prescrizione del credito. ***** Il fatto. Il Tribunale di Trapani il 14.10.2024 […]