Nella specie, il Tribunale lecchese ritiene fondate le eccezioni sollevate da parte opponente circa l’inapplicabilità sia del tasso Euribor trimestrale di riferimento, risultando lo stesso indeterminabile, stante la mancata specifica indicazione temporale di riferimento (360 gg o 365 gg. del tasso). Per quanto riguarda l’applicazione del tasso c.d. floor, si osserva che la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2836, del 6.12.2022[1], nel richiamare l’art. 33 cod. cons., ha, in proposito, ricordato come, qualora non sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, debba considerarsi vessatoria quella clausola che, malgrado la buona fede, determina per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto, consentendo ad una sola delle parti di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni del tasso Euribor a sé sfavorevoli, senza che al consumatore sia dato un corrispondente strumento di tutela di segno contrario, nel caso di variazione del tasso in aumento.
Per tali motivi, esclusa l’applicabilità del tasso Euribor e quello c.d. floor, il Tribunale ritiene di dover accedere al criterio di calcolo prospettato che tiene conto del tasso minimo BOT, come previsto dall’art. 117, comma 7, TUB.
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[1] Già annotata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del Risparmio.