Il “Correttivo ter” al CCII in pillole
Nella seduta del 10 giugno u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo, contenente oltre cinquanta articoli, che apporta disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Si tratta del terzo intervento correttivo su tale codice, necessario per risolvere problemi di coordinamento normativo emersi con le precedenti modifiche, correggere errori materiali e aggiornare riferimenti normativi. Questo intervento è anche parte degli impegni assunti dall’Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Pillola n. 4
L’articolo 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza disciplina la prededucibilità dei crediti, un elemento cruciale per la gestione delle procedure concorsuali e dei vari strumenti di regolazione della crisi. La recente modifica a questo articolo, introdotta per allinearsi alla direttiva (UE) 2019/1023, rappresenta un passo significativo verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica, aggiornando la terminologia e perfezionando il meccanismo della prededuzione.
Art. 6. Prededucibilità dei crediti 1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 2. La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. | Art. 6. Prededucibilità dei crediti 1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’ dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. |
Nuova terminologia e ambito di applicazione
La modifica principale riguarda la terminologia utilizzata, in linea con la direttiva (UE) 2019/1023. Si abbandona il termine “procedure concorsuali” in favore di “liquidazione giudiziale” e “strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”. Questo cambiamento semantico non è meramente formale ma sostanziale, poiché elimina l’ambiguità legata alla definizione di “procedure concorsuali”, che non era mai stata chiaramente descritta dal legislatore. Ora, il riferimento è a categorie ben definite, riducendo le incertezze interpretative e stabilendo un quadro più solido per l’applicazione della prededuzione.
L’adozione di una terminologia uniforme e specifica è essenziale per garantire coerenza e prevedibilità nelle procedure di gestione della crisi d’impresa. Questo adeguamento non solo facilita la comprensione delle norme a livello nazionale ma anche l’integrazione e la cooperazione con i sistemi giuridici degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Condizioni per la prededucibilità dei crediti
L’articolo 6 elenca specificamente le condizioni per la prededucibilità dei crediti, garantendo che solo i crediti legittimi e necessari per la gestione della crisi possano godere di questo trattamento preferenziale:
Crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati.
Crediti professionali relativi alla domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47.
Crediti sorti legalmente durante la procedura di liquidazione giudiziale o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
Queste condizioni puntuali mirano a evitare gli effetti distorsivi che un’espansione indiscriminata della prededuzione potrebbe avere sulle relazioni tra l’impresa e i suoi creditori. Limitando la prededuzione a casi specifici e ben delimitati, si riesce a bilanciare meglio gli interessi in gioco, garantendo che solo i crediti strettamente necessari per la gestione della crisi possano beneficiare di questa priorità.
Persistenza della prededuzione nelle procedure successive
Un altro aspetto rilevante della modifica riguarda la chiarificazione del comma 2 dell’articolo 6. Viene specificato che la prededuzione opera al momento dell’apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure, purché queste regolino una coincidente situazione di dissesto. Questo principio, già consolidato in giurisprudenza, viene ora esplicitato normativamente, eliminando ogni dubbio e garantendo una maggiore certezza giuridica.
La giurisprudenza ha tracciato chiaramente i limiti di operabilità della prededuzione in caso di molteplicità di procedure, richiedendo che vi sia una continuità sostanziale nella situazione di crisi tra le diverse procedure. La modifica normativa non introduce nuovi criteri ma ribadisce l’importanza di un’applicazione coerente e basata sui presupposti già delineati dalla giurisprudenza.
Implicazioni pratiche e futuri sviluppi
L’adeguamento del Codice della Crisi e dell’Insolvenza alla direttiva (UE) 2019/1023 e la chiarificazione delle disposizioni sulla prededucibilità dei crediti rappresentano un importante progresso verso una gestione più efficace e armonizzata delle crisi aziendali. Per i professionisti del settore, è essenziale comprendere appieno queste modifiche e adattare le proprie strategie di gestione delle procedure concorsuali di conseguenza.
In futuro, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione giurisprudenziale per valutare come queste modifiche verranno interpretate e applicate nei casi concreti. L’obiettivo rimane quello di garantire una tutela equa e prevedibile per tutti i creditori, promuovendo al contempo la stabilità e la trasparenza del sistema economico-finanziario.
L’invito, pertanto, è a una continua formazione e aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali, per poter offrire ai propri clienti consulenze sempre più precise ed efficaci, in linea con le migliori pratiche europee e nazionali.
Documenti di riferimento
-
Business
Terza uscita
Seguici sui social:
Info sull'autore
Founder dello Studio Legale “Mandico & Partners”. Contatti: 0817281404 - avvocatomandico@libero.it