È evidente che le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione abbiano incluso quale elemento intrinseco della forma del contratto anche quello della consegna di un esemplare al cliente, che è posta a garanzia del cliente stesso circa la futura esecuzione del rapporto, valendo anche a manifestare al contempo il consenso della Banca, che si estrinsecherà attraverso gli atti attuativi successivamente posti in essere, in esecuzione del regolamento negoziale (d’altro canto da essa stessa predisposto, circostanza che non potrà far dubitare della volontà di concludere il negozio da parte dell’Istituto di credito).
Ciò posto, nel caso di specie, il giudice napoletano afferma che la prova della consegna della documentazione andrebbe rinvenuta nelle stesse diciture contenute all’inizio dei documenti prodotti. Invero, l’inciso «A vostra lettera indirizzata…» attesta semplicemente che la documentazione ante perfezionamento del contratto è stata trasmessa alla correntista e che quest’ultima l’abbia restituita, apponendovi le proprie firme, non che abbia anche ricevuto, all’esito della restituzione e del relativo recapito, da parte della Banca, un esemplare del documento (avendo, peraltro, fondato la propria domanda sulla mancanza della necessaria forma scritta del contratto).
Difatti, deve essere rilevato che i doveri dell’intermediario si distinguono nella messa a disposizione anticipata del testo delle condizioni contrattuali (funzionale alla conoscenza da parte del cliente di quelle condizioni, nonché alla consapevole formazione del consenso) e nella successiva consegna dell’esemplare, che gli consentirà, per converso, «di potere all’occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario», cosa che vale pure per i rapporti di durata, riguardanti i contratti bancari.
Dato ingresso alla consegna del documento quale elemento intrinseco occorrente per il perfezionamento del contratto e, quindi, quale requisito della forma “composita” richiesta dalla legge, la conseguenza non può che essere che la trasmissione al cliente debba avvenire comunque in forma tale da documentare la ricezione di una copia da parte del cliente stesso, pena, diversamente, la possibile elusione delle ragioni di tutela per le quali è stata prevista.