Nota a Trib. Pesaro, 16 marzo 2022, n. 198.
di Antonio Zurlo
Nella specie, sulla scorta del recente pronunciamento delle Sezioni Unite Civili in tema di nullità parziale delle fideiussioni omnibus, parte opponente eccepiva l’invalidità della clausola n. 6 del contratto sottoscritto, in quanto derogatoria rispetto alla previsione normativa contenuta nell’art.1957 c.c.; ne conseguiva asseritamente la perdita di efficacia della fideiussione, in quanto la Banca non aveva provveduto a escutere il debitore entro il previsto termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
A giudizio del Tribunale pesarese l’eccezione è fondata. Invero, è comprovato documentalmente e incontestato che, nel caso di specie, la Banca avesse intimato la risoluzione dei contratti e revocato le linee di credito al debitore principale nell’agosto 2017, attivandosi giudizialmente, pur tuttavia, solo nel maggio 2019, chiedendo il decreto ingiuntivo. La violazione del termine previsto dall’art. 1957 c.c. comporta ex lege la perdita di efficacia della fideiussione.
Sul significato del termine “istanze” contenuto nella disposizione codicistica de qua l’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la propria istanza contro il debitore, entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Di tal guisa, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; l’invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce “istanza” ai fini dell’art. 1957[1].
L’opposta sosteneva che fideiussore fosse, comunque, obbligato al pagamento in forza della successiva clausola n. 7, non colpita da nullità, che stabiliva testualmente che «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale…». Il giudice pesarese non ritiene tale argomentazione meritevole di condivisione, in quanto detta clausola non prevede che il garante non possa sollevare eccezioni, tanto meno che non possa far valere la nullità o l’inefficacia della fideiussione. Qualora le parti avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare eccezioni, secondo lo schema del solve et repete, o, ancora, avessero voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia, avrebbero dovuto farlo usando formule più esplicite e non ambigue.
In virtù di quanto diffusamente argomentato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, nei confronti del fideiussore.
[1] V. Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 1724/2016.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it