1 min read

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 22 febbraio 2021, n. 4636.

di Antonio Zurlo

 

La questione sottoposta all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) concerne le condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, appartenente alla serie “Q”, emesso successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Il Collegio evidenzia come la ricorrente non abbia assolto l’onere della prova sulla stessa incombente, in quanto non ha allegato il retro del buono fruttifero. Di talché, sebbene il buono risulti apparentemente emesso su modulistica della serie di “Q”, la mancanza di copia del retro non consente l’effettivo riscontro dei rendimenti riportati sul titolo.

Senza soluzione di continuità con l’orientamento arbitrale[1], il Collegio evidenzia che le richieste attinenti a buoni in relazione a cui il ricorrente non abbia fornito la prova del fatto costitutivo, ovvero più che avanzare una precisa domanda, proponga una diversità di soluzioni ovvero manifesti un’esigenza conoscitiva, debbono ritenersi consulenziali. In tal guisa, è inammissibile un’istanza esplorativa, finalizzata a sollecitare l’Arbitro allo svolgimento di una funzione di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell’Organismo, che è, per contro, istituzionalmente chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati, non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti[2].

 

 

Qui la decisione.


[1] Il riferimento è alla decisione n. 18016/2020.

[2] (Cfr. ex multis ABF, Collegio di Napoli, nn. 5241/2018 e 9161/2017.