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Nota a Cass. Civ. Sez. VI, 10 marzo 2021, n. 6523.

di Marzia Luceri

 

 

 

 

Con la presente ordinanza, pronunciandosi su un’istanza di regolamento d’ufficio di competenza, la Corte di Cassazione ha rilevato come la competenza, in ordine alle cause aventi ad oggetto domanda di accertamento della nullità dei contratti “a valle” di intese anticoncorrenziali, debba attribuirsi alle sezioni specializzate previste all’art. 4, co. I-ter del D. Lgs. n. 168/2003.

Nel caso di specie, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro rilevava la propria incompetenza rationae materiae relativamente ad un giudizio di accertamento e dichiarazione della nullità di una fideiussione omnibus – stipulata dalla società attrice – per violazione dell’art. 2, co. II, lett. a) della L. n. 287/1990. In particolare, riteneva che la competenza spettasse alla Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, quale organo competente, con riguardo alle controversie di cui all’art. 3, co. I, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 168/2003, per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto della Corte d’appello di Catanzaro.

Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, gli Ermellini hanno precisato innanzitutto come, in ragione dell’ormai asserita sussistenza di un nesso funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale illecita e i relativi contratti “a valle”, tale legame sia rilevante ai fini tanto dell’accertamento dell’attuazione della suddetta intesa quanto della determinazione della competenza, giacché esso presuppone che “la violazione della normativa in materia di antitrust assuma – essa stessa – la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto”. Infatti, nei giudizi ove il giudicante è chiamato a pronunciarsi sulla nullità della fideiussione riportante lo schema contrattuale frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust (nel caso di specie, quello predisposto dall’ABI), la Corte ritiene che sia necessario procedere anche alla valutazione di tale illiceità.

Ad avviso degli Ermellini, tale ultimo aspetto assume rilevanza in ordine all’attribuzione della competenza per materia poiché la declaratoria di nullità del contratto “a valle”, in ragione della sua funzione attuativa degli effetti dell’intesa anticoncorrenziale, presume l’accertamento della nullità della stessa intesa, anche qualora il consumatore finale abbia domandato il risarcimento del danno derivante dalla rottura o diminuzione del proprio “carattere competitivo” per effetto di essa, ex art. 33 della L. n. 287/1990 (“Le azioni di nullità e di risarcimento  del  danno,  nonché  i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai  titoli  dal  I  al  IV  sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui  all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”).

Pertanto, atteso che le sezioni specializzate sono competenti in materia di “c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea” (ex art. 3 co. I, D. Lgs. n. 168/2003), e che [p]er le controversie di cui all’articolo  3, comma 1, lettere c) e d), anche  quando  ricorrono  i  presupposti  del  comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel  rispetto  delle   disposizioni   normative   speciali   che   le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: […] c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Campobasso, Napoli,   Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,  Caltanissetta, Catania, Catanzaro,  Messina, Palermo, Reggio Calabria” (ex art. 4, co. I-ter del D. Lgs. n. 168/2003), in accoglimento del regolamento di competenza, la VI Sezione ha dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli.

 

Qui la pronuncia.