Nota a Trib. Lecce, 19 febbraio 2021.
di Antonio Zurlo
Il Tribunale di Lecce ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale attiva della società cessionaria, intervenuta nella procedura ai sensi dell’art. 111 c.p.c., rilevando come l’avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della l. n. 130/1999, in materia di cartolarizzazioni di crediti), corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 (sì come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) non prova ex se l’avvenuta fattispecie traslativa[1] e, quindi, l’odierna legittimazione attiva della medesima cessionaria nei confronti dei debitori.
Si osserva, infatti, che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né, tantomeno, alla produzione del relativo effetto; del pari, non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto e non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. A tal riguardo, il giudice leccese richiama il recente orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»[2].
Con precipuo riferimento al caso di specie, non può, consequenzialmente, ritenersi che controparte abbia riconosciuto la legittimazione sostanziale della cessionaria intervenuta, ex art. 111 c.p.c., anzi l’ha espressamente contestata, sicché deve concludersi per il difetto di legittimazione sostanziale della medesima, conseguendone l’esclusione dalla distribuzione del ricavato.
[1] Cfr. Cass. n. 22548/2018.
[2] Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass., Sez. Un., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017.
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Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it