Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 3 luglio 2026, n. 5659.
Massima redazionale
Nella specie, ulteriore doglianza riguardava la difformità tra il TAEG indicato in contratto, pari al 9,71%, e quello effettivo. Parte attrice non specificava, tuttavia, quale sarebbe quest’ultimo né come lo aveva calcolato, se non sostenendo che nel TAEG riportato non erano state incluse le spese di istruttoria. In ogni caso, deve rilevarsi che l’ISC / TAEG non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo del credito erogato avente lo scopo di fornire una compiuta informazione al cliente sugli oneri da sostenere. Pertanto, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento in quanto non incide sulle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri esborsi a carico del mutuatario, quanto piuttosto sulla corretta rappresentazione del costo complessivo del credito. Il TAEG, dunque, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti, come sostenuto da parte attrice. Neppure veniva sostenuto di aver sottoscritto il contratto fuorviata dall’errata indicazione del TAEG rinunciando a finanziamenti più vantaggiosi, al fine di poter richiedere il risarcimento del danno.
Parte attrice contestava l’indeterminatezza e l’indeterminabilità delle condizioni economiche essenziali, quali tasso di interesse e regime di capitalizzazione. Il contratto in esame prevedeva la restituzione dell’importo finanziato di euro 500.000,00 in 96 mesi ad un tasso di interesse nominale annuo pari alla somma tra parametro di riferimento/parametro di indicizzazione (se positivo) e spread. Il parametro di indicizzazione era “pari a Euribor (Act/360) 1 mese, se positivo, moltiplicato per il coefficiente 365/360, rilevato per valuta il pagina 6 di 10 primo giorno del mese” e, alla stipula, corrispondeva al 3,898 %. Lo spread era pari al 4,50%.
Era, poi, previsto un tasso di interesse di preammortamento pari al tasso di interesse nominale annuo. Il contratto specificava poi le modalità di rimborso della somma erogata nei seguenti termini:
- Periodicità rimborso: rate Mensile
- Tipologia di ammortamento: Piano Francese 365/360
- Tipologia di rata: Rata con quota capitale crescente, quota di interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile).
Secondo parte attrice, il piano di rimborso adottato, alla francese, comportando la capitalizzazione in regime composto degli interessi, implicava la violazione dell’articolo 1283 c.c. e l’indeterminatezza degli interessi.
Gli assunti non sono condivisibili, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione[1].
Il primo in quanto, nel piano in esame, con ammortamento alla francese e rata calcolata mediante una formula in interesse composto “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. Le quote interessi sono calcolate, infatti, di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale, via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. In altri termini “il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi”[2]. Non si verifica, dunque, la produzione di interessi su interessi già prodottisi, che è l’unico fenomeno sanzionato come illecito dall’art. 1283 c.c., al fine di impedire che gli interessi possano crescere in maniera indiscriminata rispetto al capitale prestato. Tale rischio, del resto, è del tutto estraneo alle modalità di rimborso del piano, essendo determinati ab origine il capitale e gli interessi da corrispondere.
Quanto alla determinatezza della misura degli interessi nell’ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell’interesse composto, la sentenza sopra citata chiariva: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. In particolare, la Corte affermava che: “…il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente; né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità) l’esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto; un piano di rimborso, come quello per cui è causa, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca d’Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Interveniva, successivamente, altra ordinanza[3], ove la Corte affermava l’applicabilità di tali principi anche ai mutui a tasso variabile, qual è quello per cui è causa, in quanto, anche in tal caso, l’indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratto a tasso variabile, consente al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell’esborso finale salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso. Tale variabilità, infatti, non incide sulla determinabilità degli interessi[4], che non dipende neppure dalla difficoltà del calcolo per pervenire al risultato finale. Ebbene, nel caso di specie, il contratto, anche mediante l’allegato piano di ammortamento, conteneva le indicazioni di cui sopra, così da potersi escludere che comportasse costi occulti o potesse ingenerare un effetto sorpresa in capo alla società attrice circa l’onere assunto.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130.
[2] Cfr. Trib. Roma, 5 maggio 2020, n. 6897.
[3] Cfr. Cass. n. 7382/2025.
[4] Cfr. Cass. n. 7382/2025.
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