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Nota a App. Bari, Sez. II, 24 marzo 2026, n. 404.

Segnalazione a cura dell'Avv. Miriam Zulli.
Massima redazionale

In primo luogo, la Corte territoriale chiarisce che, in base alla definizione contenuta nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei prodotti finanziari che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Orbene, non v’è dubbio che tale definizione si attagli alle azioni BPB per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su un mercato regolamentato ed erano scambiabili tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontando una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell’acquisto. Pertanto, il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell’investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati al momento della richiesta in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all’atto dell’acquisto[1].

Né, tantomeno, la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per l’Istituto di credito emittente di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e meccanismi prefissati, circostanza, questa, che esponeva il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.

Si tratta, in altre parole, come già affermato da questa Corte, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende “oggettivamente” più rischiosi e di tale maggior rischio l’investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell’acquisto[2].

D’altronde, pur non emergendo con chiarezza la caratteristica di illiquidità del prodotto, nella “scheda prodotto per le azioni di nuova emissione di Banca Popolare di Bari” era la stessa banca a includere tra i principali fattori di rischio quello relativo al rischio di liquidità connesso alle azioni, in cui veniva testualmente riportato che “Gli azionisti, poiché le Azioni non saranno oggetto di domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, né saranno negoziate su alcun sistema MTF o mediante un internalizzatore sistematico, potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche in parte, le proprie Azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all’acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative”. Appare, dunque, corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in merito alla loro rischiosità, quanto meno medio-alta, ove solo si consideri che, trattandosi di prodotti illiquidi, al rischio di perdita del capitale si aggiungeva quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli.

Ciò posto, dalla errata profilatura del proprio prodotto finanziario (che ne costituisce un presupposto logico) non può che esserne derivata anche una errata valutazione di adeguatezza rispetto al profilo di rischio della cliente. Infatti, a fronte di un profilo di rischio medio assegnato dalla stessa banca all’investitrice nel c.d. questionario MiFID, all’appellata sono stati venduti prodotti incompatibili con l’obiettivo di investimento dichiarato poiché i titoli illiquidi (quali erano le azioni BPB) comportano, in astratto, rischi anche di azzeramento totale dell’investimento (come poi è accaduto nel caso di specie), mentre la cliente aveva dichiarato di ambire ad una “crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte.

Né può giungersi a conclusioni differenti considerando la composizione dell’intero portafoglio dall’appellante. A ben vedere, l’acquisto di azioni BPB risulta inadeguato sia che si consideri la singola operazione sia che si consideri l’investimento complessivamente effettuato, comprensivo dell’acquisto delle obbligazioni subordinate. Al riguardo, non appare superfluo puntualizzare sin d’ora (salvo quanto si dirà con riferimento al quinto motivo d’appello) che quanto l’investitrice imputa alla banca non è – e non solo – il cattivo esito di un dato investimento, bensì l’inadempimento degli obblighi cui era tenuta per legge e per regolamento Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento. Difatti, come precisato dalla Suprema Corte “l’esito, che nel concreto ha riscosso un ordine di investimento e la sua realizzazione, viene a rilevare unicamente come misura dell’interesse che l’investitore, nella sua posizione di contraente non inadempiente, può venire a nutrire nei confronti della caducazione di uno (o più) degli ordini dati. Ben può capitare, in effetti, che – pur nel verificarsi di inadempimento dell’intermediario l’investimento riscuota comunque esito positivo; come pure può capitare, ovviamente, che il cattivo esito di un investimento non sia preceduto da nessun inadempimento dell’intermediario[3]. Sicché, va sgombrato il campo da ogni dubbio sul fatto che l’avvenuto rimborso delle obbligazioni subordinate alla loro scadenza naturale non può – di per sé -dimostrare né che il prodotto fosse a capitale garantito (dovendo questa condizione – ai fini che qui rilevano – accertarsi al momento dell’investimento), né tantomeno l’adeguatezza dell’operazione stessa.

Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti versati in atti si evince che neppure l’investimento obbligazionario proposto dalla banca offrisse alcuna garanzia di conservazione del capitale. Basti considerare che, nella scheda prodotto per il prestito obbligazionario, la banca riportava tra i principali fattori di rischio quelli relativi:

  • al rischio di credito per il sottoscrittore (il sottoscrittore si assume il rischio che l’Emittente non sia in grado di adempiere all’obbligo del pagamento degli interessi maturati e del rimborso del capitale a scadenza);
  • all’assenza di garanzie relativamente alle Obbligazioni;
  • all’utilizzo del “bail in” e degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD;
  • al rischio di mancato rimborso/rimborso parziale delle somme investite, in cui veniva testualmente riportato che “In considerazione della clausola di subordinazione, in caso di liquidazione volontaria o coattiva dell’Emittente, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Gli obbligazionisti saranno infatti rimborsati, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori dell’Emittente non ugualmente subordinati. In tali casi la liquidità dell’Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le obbligazioni subordinate”;
  • nonché al rischio di liquidità in cui veniva riportato che “Le Obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato o ammesse alle negoziazione in un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF)… Non vi è, pertanto, alcuna certezza che l’investitore che intenda vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza riesca a trovare una controparte interessata all’acquisto di tutte o parte le Obbligazioni poste in vendita o riconosca un prezzo almeno pari al Valore Nominale delle Obbligazioni, rischiando conseguentemente di incorrere in perdite in conto capitale”.

Analogamente, i suddetti rischi venivano altresì riportati nel prospetto informativo del 2014.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando pacificamente che nel caso di specie la banca non ha osservato i richiamati obblighi di segnalazione d’inadeguatezza e di astensione dall’esecuzione, appare corretta la statuizione sul punto del Tribunale, secondo cui ricorre inadempimento colpevole della convenuta relativamente all’investimento azionario del 29.11.2014, poiché, in ragione del richiamato obiettivo d’investimento, deve fondatamente ritenersi che la cliente, ove la banca avesse richiamato l’attenzione sui detti profili d’inadeguatezza, non avrebbe concluso l’operazione, essendo la valutazione di illiquidità un elemento informativo imprescindibile dell’investitrice.

 

 

 

 

 

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[1] V. App. Bari n. 1537/2025.

[2] V. App. Bari n. 847/2025.

[3] Cfr. Cass. n. 12937/2017.

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