In assenza di copia del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, non potendosi prefigurare la sussistenza di un obbligo contrattualmente assunto dall’intermediario, nel senso di dover fornire un servizio di ricezione telefonica degli ordini impartiti dalla clientela anche dopo lo scoccare delle ore 17,00, non può che ritenersi che la scelta organizzativa di erogare i servizi di che trattasi con le modalità e i vincoli orari rilevati nell’ambito del presente procedimento rientri nell’autonomia del prestatore del servizio – dunque, della odierna resistente – e che non sia sindacabile in questa sede.
Al contempo, non può non osservarsi che una tale opzione operativa non appare del tutto allineata agli standard in uso presso altri intermediari, che appaiono a questo Collegio funzionali ad assicurare l’erogazione piena di tutti i servizi contrattualizzati quantomeno fino alle ore 20,00; senza considerare, sotto un profilo generale, che un tale vincolo orario può finire anche con il discriminare quelle categorie di clienti che, tuttora, incontrano difficoltà di accesso al mondo digitale.
Nel caso di specie, inoltre, la circostanza rappresentata dal ricorrente di avere operato, in altre occasioni, con la stessa modalità telefonica – con ciò ingenerandosi, evidentemente, in lui un affidamento circa la continuità, anche oraria, del servizio – non consta sia stata smentita dall’intermediario resistente.
Pur tuttavia, ove pure si volesse a ciò avere riguardo, resterebbe che il pregiudizio lamentato dal ricorrente non può, in ogni caso, ricondursi alle circostanze addotte a sostegno della domanda, ove solo si consideri che egli non ha poi venduto i titoli di che trattasi – come ben avrebbe potuto fare già dalla giornata successiva – e non ha allegato e men che meno comprovato che l’esecuzione dell’ordine in un momento successivo a quello in cui non era riuscito a contattare la resistente avrebbe determinato una diminuzione del ricavato.