Nota a ACF, 10 marzo 2026, n. 8416.
Massima redazionale
La controversia concerne il presunto illegittimo rifiuto da parte dell’Intermediario di accludere l’ETF, acquistato dal Ricorrente nel 2021, nel deposito PIR, di cui era già intestatario a partire dal 2017, così impedendogli di avvalersi della normativa fiscale di favore prevista, appunto, per i cc.dd. “PIR”.
Ebbene, i “Piani Individuali di Risparmio”, introdotti e disciplinati dalla legge n. 232/2016, costituiscono dei “contenitori”, all’interno dei quali possono confluire investimenti nel rispetto di alcuni specifici criteri di allocazione stabiliti dallo stesso legislatore; pur tuttavia, la circostanza che un investimento sia coerente per caratteristiche e struttura con quelli astrattamente indicati dalla legge non radica di per sé l’obbligo dell’intermediario di recepirlo, almeno tutte quelle volte che quest’ultimo ne abbia previamente definito il perimetro e abbia limitato i prodotti in esso allocabili[1].
Con precipuo riferimento alla vicenda in esame, nel contratto avente ad oggetto il Deposito PIR, parte ricorrente prendeva “ATTO CHE – la Banca offre la possibilità di accedere a tali benefici solo tramite la sottoscrizione/conferimento di quote di OICR che attuano una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge citata [Legge n. 232/2016; n.d.r.] di cui la Banca sia collocatrice, e – pertanto, sino a diversa indicazione della Banca, non sarà […] possibile disporre il conferimento nel PIR, 8 né ricevere, in relazione allo stesso, consulenze o disporre ordini di […] iniziativa, con riferimento a strumenti/prodotti diversi dalle quote dei citati OICR”. Tale presa d’atto, nel contratto, veniva evidenziata in grassetto. A ciò si aggiunga che l’attenzione del cliente su tale pattuizione veniva espressamente richiamata da una clausola –l’unica insieme alla precedente a essere espressa in grassetto – approvata mediante apposita sottoscrizione, con cui Parte Ricorrente ha dichiarato “di aver soffermato […] particolare attenzione sul paragrafo – evidenziato in grassetto nel presente atto – in ordine agli OICR sottoscrivibili/conferibili nell’ambito del PIR, che approv[a] specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 cod. civ.”.
In buona sostanza, il Piano Individuale di Risparmio disciplinato nel contratto stipulato con il Ricorrente contemplava la possibilità di accedere ai benefici fiscali per il caso di sottoscrizione di quote di OICR collocati dall’Intermediario stesso, mentre le evidenze in atti consentono di affermare che l’ETF che il Ricorrente intendeva trasferire nel Deposito PIR (sebbene appartenente al genus OICR) era stato sottoscritto nell’ambito del servizio di esecuzione ordini e non era collocato dall’Intermediario stesso.
Di talché, se, per un verso, può affermarsi che uno strumento finanziario per essere incluso nel Dossier PIR deve avere i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (soggettivi del richiedente, di importi massimi investiti, periodo minimo di detenzione, etc.), corrisponde, del pari, al vero che la disciplina primaria non pone particolari vincoli o preclusioni all’autonomia negoziale delle parti. Come già rilevato, la previsione che indicava espressamente che si potesse accedere ai benefici fiscali PIR, non solo rispettando le prescrizioni normative, ma unicamente per gli OICR di cui la Banca era collocatrice, era stata debitamente evidenziata, anche graficamente, all’investitore, che ne aveva specificatamente accettato il contenuto. Di talché, può ritenersi che il rifiuto opposto dall’Intermediario di trasferire l’ETF nel Dossier PIR sia del tutto in linea con la disciplina pattizia convenuta tra le parti e non violi il canone della correttezza, perché rispondente a una ben precisa, e del tutto lecita, clausola contrattuale, le cui implicazioni l’odierno Ricorrente era ben in grado di debitamente cogliere al momento della conclusione del contratto.
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[1] Cfr. ACF, 29 maggio 2019, n. 1608, adottata in relazione ad una fattispecie simile a quella oggetto del presente ricorso e nei confronti del medesimo intermediario.
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