Le spese di soccombenza rientrano tra le possibili conseguenze del fatto illecito dalle quali l’assicurato ha senz’altro diritto a essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, nei limiti del massimale pattuito: questo il principio affermato dalla Corte territoriale leccese, con la recentissima pronuncia in oggetto.
L’esclusione, da parte del primo giudice, delle suddette spese dall’obbligo di manleva in capo all’assicuratore costituisce una violazione dell’art. 1917 c.c., in quanto disattende il principio generale che stabilisce che la copertura assicurativa sia estesa a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo in conseguenza del fatto accaduto nel periodo di vigenza della stessa, e, pertanto, anche alle spese di lite della controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all’obbligazione risarcitoria. Il tutto quale naturale effetto dell’operatività del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 1374 c.c., il quale, si ricorda, stabilisce che “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali, che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale, rappresentando, le spese di soccombenza, una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato che pertanto ha diritto a ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale[1].
Lo stesso dicasi quanto alle spese di CTU. Invero, la giurisprudenza di legittimità qualifica la CTU come atto reso nell’interesse generale della giustizia e comune delle parti, con spese suscettibili di regolazione ex artt. 91–92 c.p.c. Tuttavia, se le spese di CTU siano state poste in sentenza a carico dell’assicurato perché soccombente, esse si traducono in spese di soccombenza nel rapporto esterno e, in quanto tali, sono indennizzabili dall’assicuratore ai sensi dell’art. 1917, comma 1, c.c., entro il massimale[2].
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[1] Cfr. Cass. n. 18076/2020.
[2] Cfr. Cass. n. 16074/2023.