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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 12 gennaio 2026, n. 115.

Massima redazionale

Il giudice leccese ritiene che, dall’esame degli atti di causa, emerge che alcuna responsabilità possa essere addebitata alle Banche, atteso che non si controverte su un uso fraudolento di Internet Banking messo a disposizione del cliente, ma di vera e propria truffa operata da terzi in danno dell’attore e riguardante il rapporto contrattuale e di cui solo l’attore ha di che dolersi non avendo avuto le stesse Banche alcun ruolo da cui poter trarre eventuali responsabilità.

Come eccepito dalle parti convenute, l’operazione bancaria in questione è disciplinata dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato dal D.lgs.15 dicembre 2017, n. 218. In particolare, sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, l’art. 24 del suddetto decreto (ratione temporis applicabile) così dispone: «1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di paga-mento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all’utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico».

Pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Banca che si è limitata a dare esecuzione all’ordine di bonifico impartito dall’attore, in conformità all’identificativo unico da quest’ultimo fornito.

Non sussiste, inoltre, alcun comportamento successivo all’esecuzione del bonifico, connotato da negligenza o omissione da parte della Banca del beneficiario. Invero, questa ha ricevuto la richiesta di richiamo del bonifico solo in data 21/10/22, corredata della denuncia necessaria per procedere in tal senso e l’operazione bancaria in questione recava data valuta 19/10/22. Quindi la somma bonificata era già stata accreditata sul conto di destinazione e l’importo era stato utilizzato dal ricevente.

Pertanto, una volta accreditate le somme, l’accredito non poteva esser più stornato se non con l’autorizzazione del beneficiario.

Nel quadro normativo vigente all’epoca dei fatti di causa, contava l’IBAN come identificativo unico e il nome del beneficiario non era vincolante per l’esecuzione automatica del pagamento.

Nel caso di specie, l’ordine di pagamento è stato eseguito conformemente all’identificativo unico e, quindi, ai prestatori di servizi non può essere addebitata alcuna responsabilità. Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.

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