Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha inteso chiarire che ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell’art.119 TUB, comma 4. Il diritto del correntista di ricevere copia del contratto sussiste unicamente ai sensi del primo comma dell’art.117 TUB, norma che non gli riserva il diritto di richiedere ulteriori copie del documento. Secondo la Corte, difatti, “la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie”.
Ovviamente, il correntista che non abbia mai ricevuto il contratto ben potrà far valere il proprio diritto – sancito dal primo comma dell’art.117 TUB – di riceverne copia, diritto, però, esercitabile nei limiti del termine di prescrizione, eventualmente eccepito dalla banca, decorrente dalla sottoscrizione del documento e giammai dalla cessazione del rapporto.
Va in ogni caso evidenziato che mediante la pronuncia in commento la Cassazione, in maniera alquanto criptica e precisando di non essere chiamata a investigare tale profilo, ha affermato che il cliente che abbia già ricevuto copia del contrato potrebbe “al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione”.