Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 32076.
L’ordinanza n. 32706, pubblicata il 15 dicembre 2025 dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, affronta nuovamente il tema del computo degli interessi usurari nei contratti di conto corrente bancario assistiti da apertura di credito. La questione centrale verte sulla possibilità di configurare l’usura come sopravvenuta, specialmente in quei rapporti caratterizzati da una prestazione continuativa e dalla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della banca. Il caso di specie riguarda il ricorso di un correntista contro la decisione della Corte d’Appello di Bologna , che aveva rigettato la domanda volta alla condanna della banca per l’applicazione di interessi usurari, asserendo che la verifica dell’usurarietà dovesse riferirsi esclusivamente al momento della pattuizione iniziale. La Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile , ribadisce con forza il principio che lega l’usura al momento in cui gli interessi sono stati promessi o convenuti.
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Il caso.
Il ricorrente aveva adito la Corte Suprema contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna , che aveva confermato il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Reggio Emilia. L’oggetto della domanda era la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente affidato, sul quale la banca avrebbe applicato interessi usurari.
Il ricorso era articolato in tre motivi:
- Primo mezzo:Violazione di diverse norme (artt. 644 c.p., 2 L. n. 108/1996, 1815 c.c., 115 c.p.c., 112 c.p.c.). La censura principale si concentrava sul fatto che la Corte d’Appello, ritenendo rilevante solo il momento della pattuizione , non avesse considerato la natura continuativa del rapporto di apertura di credito, che renderebbe irrilevante la convenzione originaria, né che il tasso fosse stato mensilmente modificato dalla banca. Si denunciava, inoltre, un’usurarietà per dazione, configurata dall’applicazione complessiva delle clausole contrattuali in modo da addebitare un costo totale superiore ai limiti di legge.
- Secondo e Terzo mezzo:Violazioni di ulteriori norme processuali e sostanziali (art. 1 Disp. sulla Legge in generale, art. 2 L. n. 108/1996, art. 113 c.p.c., art. 115 c.p.c.).
La decisione.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e assorbe il secondo e il terzo mezzo nel rigetto del primo. Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata , ribadendo l’orientamento consolidato sul tema dell’usura sopravvenuta. La Cassazione esclude l’usurarietà del rapporto laddove gli interessi non abbiano superato il limite stabilito dalla legge nel momento in cui erano stati pattuiti. Si richiama l’art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito con L. n. 24/2001, il quale stabilisce che gli interessi si intendono usurari se superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Questo principio non si applica solo ai mutui, ma a tutte le fattispecie negoziali contenenti la pattuizione di interessi usurari, inclusi i rapporti di conto corrente.
L’inammissibilità dell’usura sopravvenuta per ius variandi.
Il punto nodale della censura del ricorrente risiedeva nella natura continuativa del rapporto e nell’usura sopravvenutadeterminata dalla modifica mensile del tasso. La Suprema Corte ha già affrontato tale tema. L’inapplicabilità del principio della pattuizione (ossia la verifica solo al momento della stipula) si potrebbe configurare soltanto ove fosse riscontrabile una modifica delle condizioni contrattuali intervenuta nella vigenza della L. n. 108/1996 che abbia portato all’esorbitanza del TEG (Tasso Effettivo Globale) rispetto al tasso soglia. Tuttavia, in presenza dell’esercizio dello ius variandi da parte della banca, a norma dell’art. 118, comma 2, T.U.B. , l’inerzia del cliente, cui era stata comunicata la modifica, si configura come un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente. Pertanto, il superamento del tasso soglia determinato dall’intervento di una nuova volontà negoziale (ancorché tipizzata) non consente di parlare di usura sopravvenuta. Il grassetto è stato utilizzato per evidenziare i concetti fondamentali. In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso viene determinata anche dalla sua genericità: il ricorrente, infatti, non ha fornito alcuna indicazione, nemmeno approssimativa, su come e quando il TEG avrebbe superato la soglia. Inoltre, è stata ritenuta oscura l’affermazione relativa all’usurarietà per dazione, in quanto non è stato chiarito in che modo le clausole contrattuali nel loro complesso avrebbero condotto all’esborso di un corrispettivo totale illecito, né si è compreso il nesso con la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
Conclusioni.
La pronuncia della Prima Sezione Civile si colloca in linea con la giurisprudenza di legittimità che privilegia il momento genetico del contratto in tema di usura , estendendo tale principio anche ai rapporti di conto corrente. Il principio riaffermato è che la verifica dell’usurarietà deve essere compiuta con riferimento al momento in cui gli interessi sono stati promessi o convenuti. L’eventuale modifica unilaterale delle condizioni (il cosiddetto ius variandi), qualora non abbia dato luogo a recesso da parte del correntista, configura una nuova volontà negoziale per fatti concludenti legalmente tipizzati. Ne consegue che l’eventuale superamento del tasso soglia in un momento successivo alla stipula iniziale, purché determinato da tale nuova pattuizione, non rientra nel concetto di usura sopravvenuta.
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