Nota a App. Campobasso, 5 dicembre 2025, n. 446.
La sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 446/2025 riforma integralmente la decisione di primo grado, rigettando l’opposizione a precetto basata sulla presunta nullità della clausola interessi di un mutuo fondiario. La Corte si pronuncia su due questioni centrali nel contenzioso bancario: (1) la rilevanza della difformità tra l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC/TAEG) dichiarato e quello effettivo e (2) l’applicabilità dell’anatocismo al piano di ammortamento c.d. “alla francese”. Accogliendo l’appello, il Collegio ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ISC ha natura meramente informativa e la sua imprecisione non comporta la nullità del tasso pattuito. Con riferimento al secondo motivo, la Corte esclude che il metodo di ammortamento francese generi capitalizzazione composta, riaffermandone la piena legittimità e la conformità al requisito della determinatezza del tasso di interesse.
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1. Premessa e il superamento della declaratoria di nullità del Tribunale.
L’oggetto del giudizio in appello era l’impugnazione avverso la Sentenza n. 156/2022 del Tribunale di Campobasso. In primo grado, pur rigettando la doglianza sull’usurarietà dei tassi, il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione a precetto, dichiarando la nullità della clausola relativa al calcolo degli interessi per indeterminatezza ex art. 1284 c.c.. Tale nullità era stata motivata sia dalla riscontrata difformità tra l’ISC dichiarato e il TAEG ricalcolato, sia dalla ritenuta applicazione di un regime di capitalizzazione composta (anatocismo) nel piano di ammortamento “alla francese”. Per effetto, il debito residuo era stato rideterminato applicando il tasso legale. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione, ha ritenuto fondati entrambi i motivi di appello proposti dalla società appellante.
2. La funzione meramente informativa dell’ISC e l’irrilevanza della difformità ai fini della nullità (primo motivo di appello).
Il primo motivo di appello censurava la statuizione di nullità derivante dalla difformità tra l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). La Corte ha accolto la censura, ritenendo fondata la tesi dell’appellante.
Secondo la Corte, il Tribunale ha errato nell’attribuire alla discrepanza dell’ISC/TAEG la sanzione della nullità della clausola interessi. L’ISC, o TAEG, non costituisce una condizione economica che regola il rapporto contrattuale, ma è un indicatore sintetico con finalità meramente informativa. La sua funzione è unicamente quella di permettere al cliente di confrontare agevolmente le diverse offerte presenti sul mercato, percependo il costo complessivo del finanziamento. Le condizioni economiche che regolano il sinallagma contrattuale sono invece il Tasso Annuo Nominale (TAN), le spese e gli altri oneri specificati nel contratto.
Pertanto, un’eventuale erronea o imprecisa indicazione dell’ISC non incide sulla validità né sulla determinatezza delle clausole che fissano il tasso di interesse (TAN). La sanzione della sostituzione automatica delle clausole nulle prevista dall’art. 117, comma 7, T.U.B. si riferisce alla mancanza o alla nullità delle clausole che stabiliscono “tassi, prezzi e altre condizioni”, e non può essere estesa a un indicatore con valenza puramente informativa.
A supporto di tale interpretazione, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il TAEG/ISC ha “una funzione puramente informativa […] in ordine alla cui violazione la legge non contempla, peraltro, alcuna sanzione di nullità” (Cass. Civ., sez. VI, n. 26585 del 09.09.2022).
Infine, la Corte esclude anche l’applicabilità della sanzione della nullità prevista dall’art. 125-bis, comma 6, T.U.B. (in materia di credito ai consumatori), poiché il finanziamento in oggetto, pari a € 180.000,00, eccede la soglia massima di € 75.000,00.
3. La piena legittimità del piano di ammortamento “alla francese” e l’esclusione dell’anatocismo.
Con il secondo motivo, l’appellante contestava la statuizione di nullità per indeterminatezza della clausola interessi derivante dal metodo di ammortamento “alla francese”. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che tale metodo implicasse l’applicazione di un “regime composto” e determinasse un “maggior esborso a carico del mutuatario”.
La Corte d’Appello ha ritenuto fondato anche questo motivo, qualificando come “errato” il presupposto tecnico-matematico della tesi avversa.
Il Collegio ribadisce che, nel sistema di ammortamento francese, la quota interessi di ciascuna rata è calcolata applicando il tasso pattuito (TAN) esclusivamente sul capitale residuo del periodo precedente. Gli interessi così calcolati vengono pagati a ogni scadenza e, crucialmente, non vengono mai capitalizzati, ovvero non producono a loro volta interessi.
La ripartizione della rata (quota interessi preponderante all’inizio e quota capitale crescente) è una mera conseguenza matematica della riduzione progressiva del capitale residuo. Pertanto, viene esclusa sia la violazione dell’art. 1283 c.c. (anatocismo) sia la divergenza tra il tasso nominale pattuito e quello effettivamente applicato.
La Corte evidenzia la costante giurisprudenza nel ritenere la piena legittimità di tale sistema, escludendo fenomeni anatocistici o indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (cfr. ex multis, Trib. Roma, 09.08.2018; Trib. Milano, 27.06.2019).
4. L’onere della motivazione in caso di discostamento dalle risultanze della CTU contabile.
Un ulteriore elemento di censura accolto è il contrasto della sentenza di primo grado con le risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
L’appellante ha rilevato (citando l’atto di appello) che il consulente d’ufficio aveva escluso la presenza di anatocismo, chiarendo che l’applicazione della formula di calcolo della rata “non può dare luogo ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato”. La Corte ha dunque criticato il Giudice di prime cure per essersi discostato da tali conclusioni tecniche “senza fornire una motivazione adeguata e convincente”.
5. Le conclusioni della Corte e la conferma della somma precettata.
Accogliendo entrambi i motivi di appello, la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione a precetto.
Di conseguenza, è stato dichiarato il diritto della società appellante a procedere ad esecuzione forzata in forza dell’atto di precetto notificato il 30.12.2019, per la somma originariamente richiesta di € 135.146,74, oltre interessi e spese come ivi indicati. Gli appellati sono stati condannati in solido alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese della CTU.
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