È nulla per indeterminatezza la pattuizione sugli interessi ove il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) e quando, dal contenuto complessivo del negozio – incluso il piano di ammortamento allegato – non sia possibile evincere univocamente la metodologia di calcolo degli interessi dovuti. L’indeterminatezza non deriva dalla mera incompletezza del piano di ammortamento allegato (privo della quota interessi), ma dall’impossibilità di ricavare dalle clausole contrattuali la formula matematica necessaria per determinare l’entità degli interessi o il loro sviluppo al variare del parametro di riferimento.
La pattuizione contrattuale relativa al pagamento frazionato e anticipato degli interessi mediante rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi, non costituisce elemento idoneo a determinare il regime di capitalizzazione applicabile (semplice o composto). Le parti possono, infatti, liberamente determinare la data di scadenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi, quantificandoli con capitalizzazione semplice pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato.
L’art. 117, comma VII, TUB, prevede una norma sanzionatoria che trova applicazione non solo in caso di mancata pattuizione del tasso di interesse, ma anche quando il tasso sia correttamente pattuito ma siano omesse altre “condizioni” essenziali, quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento. In tali ipotesi, il contratto deve essere rideterminato applicando il tasso di interesse sostitutivo previsto dalla legge in regime di capitalizzazione semplice.